Ordinanza n. 1914/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note ed email dell’USR Campania relative alla trasmissione dei fascicoli degli studenti e alla preclusione della partecipazione agli esami di Stato per l’a.s. 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto e studenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota dell’USR Campania del 25 maggio 2026, le successive comunicazioni email del 3 e del 9 giugno 2026, nonché gli atti presupposti e consequenziali, lamentando che l’Amministrazione avesse richiesto la trasmissione dei fascicoli e riesaminato la posizione soltanto degli studenti già ricorrenti davanti al Consiglio di Stato, escludendo altri studenti iscritti al medesimo istituto. È stata inoltre contestata la presunta decisione dell’USR di precludere agli studenti dell’istituto la partecipazione agli imminenti esami di maturità, anche eventualmente come candidati privatisti. In sede cautelare, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione degli atti impugnati e la conservazione della possibilità di concludere il percorso scolastico.
La decisione
Il TAR ha confermato il precedente decreto cautelare presidenziale del 20 giugno 2026, nei termini e nei limiti già indicati. La misura non comporta l’ammissione automatica degli studenti agli esami di Stato e non anticipa la soluzione della controversia sulla spettanza della parità scolastica all’istituto di provenienza. Essa impone soltanto all’USR Campania di riesaminare le posizioni degli studenti ricorrenti, tenendo conto della loro peculiare situazione e della prossimità della sessione suppletiva. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione si era attivata in spirito di leale collaborazione procedimentale e processuale, predisponendo gli adempimenti istruttori e organizzativi necessari, complessi per il numero degli studenti e per la tempistica. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse degli studenti a non vedere definitivamente compromessa la possibilità di completare il percorso scolastico. Il riesame non pregiudica l’interesse pubblico né il principio di legalità, poiché resta rimesso all’autonoma valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione e non vincola l’esito del giudizio di merito. L’istanza cautelare è stata quindi accolta nei limiti descritti; il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Fondamento della tutela cautelare collegiale richiesta in corso di giudizio.
art. 56 c.p.a.
Fondamento del decreto cautelare monocratico presidenziale del 20 giugno 2026, confermato dal Collegio nei termini indicati.
art. 2 c.p.a.
Richiamato con riferimento alla leale collaborazione procedimentale e processuale tra Amministrazione e parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità delle parti ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può imporre all’Amministrazione il riesame della posizione del destinatario, senza disporne l’ammissione automatica al beneficio o alla procedura controversa e senza anticipare la decisione sulla spettanza sostanziale del beneficio.
- Quando il ritardo dell’Amministrazione rischia di compromettere definitivamente la possibilità degli interessati di completare un percorso scolastico, l’interesse degli studenti alla conservazione di tale possibilità può prevalere, nel bilanciamento cautelare, sull’interesse pubblico all’immediata esecuzione dell’atto, se il riesame non pregiudica il principio di legalità né vincola l’esito del procedimento.
- L’ordine cautelare di riesame deve lasciare all’Amministrazione l’esercizio della propria autonomia tecnico-discrezionale, imponendo una nuova valutazione della posizione individuale ma non predeterminando il contenuto della decisione finale.
- L’attivazione dell’Amministrazione per predisporre gli adempimenti istruttori e organizzativi necessari non fa venir meno l’interesse alla tutela cautelare quando permane l’esigenza di assicurare tempestivamente la possibilità di completare il percorso scolastico.
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