Sentenza n. 393/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato: della sentenza del Tribunale di Corte di Appello di Ancona n. 198/2025, depositata e resa pubblica il 30.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 48/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di beneficio per la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese dei due gradi di giudizio. La sentenza, notificata all'Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stata inoltre chiesta la fissazione di un termine per l'adempimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia, nonché l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile poiché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale indicata in motivazione, precisando che il commissario sarà investito dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall'Amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di indennizzo è stata respinta perché non sussistevano particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
In combinato disposto con l'art. 39 c.p.a., consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- L'Amministrazione che non abbia eseguito un titolo giudiziale passato in giudicato e che non contesti specificamente la spettanza o l'azionabilità della pretesa deve essere dichiarata inottemperante e condannata all'integrale esecuzione del giudicato, salvo quanto eventualmente già adempiuto.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore e con i poteri necessari all'esecuzione del giudicato.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non spetta automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione: può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitare l'esecuzione.
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