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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-757/22

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell' 8 maggio 2024. — Puma SE contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa – Disegni o modelli comunitari anteriori – Cause di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-757/22

Giurisprudenza europea62022TJ0757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Puma contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la nullità di un disegno o modello registrato di una scarpa. La Corte chiarisce che, nel giudizio sul carattere individuale, il confronto deve investire l’intero aspetto del prodotto e non solo la suola, e che possono rilevare anche elementi dei modelli anteriori divulgati chiaramente ma non espressamente rivendicati. Poiché le differenze nella tomaia, nella suola e nella configurazione complessiva sono state ritenute sufficienti, il modello contestato conserva carattere individuale.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa: il Tribunale conferma che il modello contestato conserva carattere individuale rispetto ai modelli anteriori invocati.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, ritenendo che il disegno o modello contestato di una scarpa presentasse carattere individuale nonostante i modelli anteriori invocati; in particolare, se il confronto dovesse limitarsi alla sola suola, come sostenuto dalla ricorrente, e se taluni elementi non rivendicati o elementi asseritamente tecnici dovessero essere esclusi dal raffronto.

Principio di diritto

In un’azione di nullità proposta ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, il confronto ai fini del carattere individuale deve riguardare l’aspetto complessivo del disegno o modello contestato, considerando tutte le caratteristiche protette e divulgate del modello stesso; non è consentito limitare il raffronto a una sola parte del prodotto, né escludere elementi del modello anteriore che, pur non essendo oggetto di protezione autonoma, siano stati divulgati in modo chiaro e preciso. Il Tribunale conferma quindi che il disegno o modello contestato di scarpa produce un’impressione generale diversa da quella dei modelli anteriori richiamati e respinge la domanda di nullità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 4
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 6, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 7, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 8, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 61, paragrafo 3

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa

Il Tribunale, in composizione ampliata, decide un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. La controversia riguarda una scarpa e la dedotta assenza di carattere individuale rispetto a vari disegni o modelli anteriori.

Fatti e procedimento amministrativo

Puma aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del disegno o modello registrato dal Road Star Group, depositato il 23 agosto 2017 e relativo a calzature. La domanda si fondava sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sostenendo che il modello contestato non avesse carattere individuale alla luce di anteriorità denominate D 1-D 7.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ritenendo che il disegno o modello contestato presentasse carattere individuale. La commissione di ricorso ha confermato tale esito, rilevando che i modelli anteriori erano stati divulgati al pubblico, che l’utilizzatore informato nel settore delle calzature è dotato di un livello di attenzione relativamente elevato e che il margine di libertà dell’autore, pur elevato, non impediva al modello contestato di produrre un’impressione generale diversa.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale affronta, in sostanza, tre profili:

  • la corretta identificazione dell’atto impugnato, contestata dall’EUIPO per un errore materiale nell’atto introduttivo;
  • la portata del controllo in sede di riforma ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002;
  • la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, con particolare riguardo a:
    • quali elementi del disegno o modello contestato debbano essere presi in considerazione;
    • se il confronto possa essere limitato alla sola suola;
    • se gli elementi tratteggiati nei modelli anteriori D 1-D 5 possano essere considerati;
    • se taluni elementi asseritamente tecnici debbano essere esclusi dal confronto.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che consente la nullità del disegno o modello quando esso non soddisfa i requisiti degli articoli da 4 a 9, compreso il carattere individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 1, sulla divulgazione al pubblico, l’articolo 8, paragrafo 1, sulle caratteristiche determinate unicamente dalla funzione tecnica, e l’articolo 61, paragrafo 3, sulla competenza di riforma del Tribunale.

Ai fini della valutazione del carattere individuale, il Tribunale ribadisce l’approccio in quattro fasi: individuazione del settore dei prodotti, individuazione dell’utilizzatore informato, valutazione del margine di libertà dell’autore, e confronto sintetico delle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in conflitto.

Elementi considerati nel confronto tra i disegni o modelli

Il Tribunale respinge preliminarmente l’eccezione dell’EUIPO sull’asserita erronea identificazione dell’atto impugnato, qualificando l’errore dell’atto introduttivo come mero lapsus calami. Conferma poi che la domanda di declaratoria di nullità presentata in giudizio va intesa come domanda di riforma.

Sul merito, il Tribunale afferma che il confronto non può essere limitato alla sola suola, perché il disegno o modello contestato è registrato per "calzature" e raffigura una scarpa completa composta da suola e tomaia. In un procedimento di nullità basato sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), il raffronto deve essere condotto sulle caratteristiche protette del disegno o modello contestato, non su quelle del modello anteriore.

Quanto ai modelli anteriori D 1-D 5, il Tribunale osserva che le parti non contestano la divulgazione anche degli elementi tratteggiati relativi alla tomaia; tali elementi erano chiaramente e precisamente percepibili e, dunque, potevano essere presi in considerazione nello stato dell’arte anteriore. Il fatto che non fossero rivendicati in tali modelli non impedisce che rilevino per la valutazione del carattere individuale del modello contestato.

Confronto con i modelli anteriori e impressione generale

Il Tribunale approva le valutazioni della commissione di ricorso per tutti i gruppi di anteriorità considerati.

Per i modelli D 1 e D 2, il Tribunale evidenzia differenze significative nella decorazione della tomaia, nel contrafforte del tallone, nel numero e nella posizione degli occhielli e nella struttura della suola, incluse la presenza di due strati e una diversa conformazione della parte posteriore e della punta. Tali differenze, valutate globalmente, bastano a generare un’impressione generale distinta.

Per i modelli D 3-D 5, il Tribunale sottolinea altre differenze nella tomaia, nell’assenza di linguetta sporgente, nella forma del collo, nella configurazione del contrafforte e nella struttura della suola, che si presenta più affusolata e diversa per composizione e raccordo con la tomaia. Anche qui l’impressione generale è ritenuta diversa.

Per i modelli D 6 e D 7, il Tribunale osserva che il disegno contestato si distingue per la decorazione della tomaia, per il collo ribassato e arrotondato, per l’assenza di elementi tipici dei modelli anteriori come linguette alte o fasce ampie per i lacci, nonché per la configurazione della parte inferiore della suola. L’argomento della ricorrente sulla pretesa identità stilistica o sulla somiglianza del motivo a maglia non è accolto, perché la varietà decorativa della scarpa contestata e le differenze strutturali prevalgono sulle somiglianze.

Funzione tecnica e irrilevanza di alcuni segni distintivi

Quanto al contrafforte del tallone, la ricorrente sosteneva che fosse dettato da una funzione tecnica e quindi escluso dalla protezione. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, occorre dimostrare che la funzione tecnica sia l’unico fattore determinante della caratteristica in questione; nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito prova sufficiente di tale circostanza, né l’aveva adeguatamente invocata nel procedimento amministrativo.

Il Tribunale respinge anche la censura relativa alla fascia laterale del modello D 6, rilevando che, pur essendo un segno figurativo associato a un marchio, esso incide visivamente sull’aspetto del modello anteriore e può essere preso in considerazione nel confronto delle impressioni generali.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che nessuno dei modelli anteriori invocati produce la stessa impressione generale del disegno o modello contestato. Non emergono quindi vizi di annullamento o di riforma nella decisione impugnata.

Il ricorso è respinto integralmente e Puma SE è condannata alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualenullità del disegno o modellocarattere individualecalzature

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