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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43655/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, senza annullare la sentenza, ha disposto la rettificazione del dispositivo ai sensi dell'art.619 c.p.p.: la pena indicata nel dispositivo "anni due, mesi sei" è stata corretta in "anni due e mesi quattro" in quanto la pena base di sette anni, ridotta nella misura massima di due terzi per il tentativo, corrisponde a 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b, c.p.p.) per un errato calcolo della riduzione di pena applicata al reato tentato ai sensi dell'art.56 c.p.: la Corte d'appello aveva fissato la pena in "anni due, mesi sei" ritenuta incongrua rispetto alla motivazione e al calcolo della riduzione.

Norme richiamate

  • art.56 cod. pen. (tentativo)

    La pena può essere diminuita fino a due terzi per il reato tentato; nel caso di specie la riduzione massima è stata ritenuta applicabile e il corretto risultato aritmetico è stato 2 anni e 4 mesi.

  • art.606 lett. b c.p.p. (motivi per cassazione)

    Il motivo di ricorso contestava la violazione o errata applicazione della legge penale (calcolo della pena), rientrando nelle ipotesi di cui alla lettera b) dell'art.606.

  • art.619 cod. proc. pen. (rettifica del dispositivo)

    Se la discrepanza tra dispositivo e motivazione deriva da un errore materiale e la motivazione consente di ricostruire chiaramente il calcolo della pena, la Corte di cassazione può rettificare il dispositivo senza procedere all'annullamento.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    Sez.6, n.8916 del 08/02/2011; Sez.2, n.35424 del 13/07/2022

    Consolidata giurisprudenza ammette la prevalenza della motivazione sul dispositivo e la rettifica del dispositivo in caso di errore materiale quando il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice risulti chiaramente dalla motivazione.

Massime di principio

  • Se dispositivo e motivazione discordano per un errore materiale determinabile dalla sola lettura della motivazione, la Cassazione può rettificare il dispositivo ai sensi dell'art.619 c.p.p. senza annullare la sentenza.
  • La riduzione di pena per il tentativo (art.56 c.p.) può arrivare fino a due terzi; il calcolo va eseguito aritmeticamente sulla pena base e trasposto in anni/mesi corretti (es. 7 anni ridotti di due terzi -> 2 anni e 4 mesi).
  • Quando si impugna per "erronea applicazione della legge penale" riguardo al calcolo della pena, è essenziale mostrare se l'errore è materiale (rectificabile) o sostanziale (che può portare ad annullamento).
  • Memorie del pubblico ministero o della difesa che riconoscono l'errore possono agevolare la rettifica del dispositivo; tuttavia la possibilità di rettifica dipende sempre dalla chiarezza della motivazione.
  • In casi analoghi verificare sempre la coerenza interna tra motivazione e dispositivo e ricontrollare i calcoli aritmetici delle riduzioni di pena prima di proporre o resistere al ricorso.

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