Cassazione Civile, Ordinanza n. 37384/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da ruoli relativi all'anno d'imposta 2003, resi esecutivi nel 2006 e confluiti in una cartella di pagamento per Irpeg, Irap e Iva per oltre 1,5 milioni di euro. La cartella era stata inizialmente notificata alla società originariamente obbligata, poi trasformata e successivamente cancellata dal registro delle imprese, e solo in seguito era stata notificata al socio/avente causa. La società contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo che la notifica alla società estinta fosse tardiva e priva di effetto, con conseguente tardività anche della notifica successiva al socio. L'Ufficio, in cassazione, ha dedotto due motivi: con il primo ha sostenuto che, ex art. 2495 c.c., la notifica al socio quale successore della società estinta fosse valida e che l'atto notificato alla società cancellata fosse comunque idoneo; con il secondo ha censurato la decisione per avere ritenuto tardiva la notifica al socio, sostenendo che la notifica alla società entro il termine di decadenza avesse comunque impedito la decadenza ai sensi dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106/2005, oltre a richiamare la prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, reputandolo logicamente preliminare, affermando che la notifica della cartella alla società cancellata da oltre un anno non era idonea a impedire la decadenza prevista per la notifica della cartella ai fini della riscossione, perché la decadenza tutela anche l'interesse del contribuente a conoscere in tempi certi la pretesa fiscale. Poiché l'atto notificato alla società estinta non poteva considerarsi validamente idoneo a far decorrere o interrompere il termine decadenziale, la successiva notifica al socio nel 2011 era tardiva. Conseguentemente il primo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha anche posto le spese a carico dell'Agenzia delle Entrate e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
la domanda dei creditori sociali insoddisfatti, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società
La norma è letta come disciplina speciale che consente la notificazione presso la sede della società cancellata solo entro un anno dalla cancellazione; oltre tale termine la notifica presso la sede non è valida/idonea a produrre gli effetti voluti dalla legge.
art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla CTR come norma speciale per l'accertamento della responsabilità dei soci; la Corte non ne fonda la decisione, ma rileva che la questione decisiva è la validità dell'atto notificato ai fini della decadenza.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale modalità di notificazione dell'atto motivato con cui si accerta la responsabilità dei soci secondo la prospettazione della CTR.
art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
la notifica della cartella di pagamento va effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Il termine decadenziale richiede non un mero compimento materiale di una notifica, ma un atto concretamente idoneo a porre il destinatario in condizione di conoscere tempestivamente la pretesa tributaria.
art. 2945 c.c.
Il motivo che lo richiama è assorbito; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione della norma nel merito della decisione.
art. 2946 c.c.
Richiamato dall'Ufficio in relazione alla prescrizione decennale, ma non è decisivo ai fini dell'esito, che viene risolto sul piano della decadenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza per la notifica della cartella, non è sufficiente che un atto sia stato formalmente emesso o tentato: l'atto deve essere concretamente idoneo a portare a conoscenza del destinatario la pretesa tributaria entro il termine previsto dalla legge.
- La notifica della cartella presso una società già cancellata dal registro delle imprese non può essere considerata valido atto idoneo a evitare la decadenza quando sia avvenuta oltre il limite temporale entro il quale l'ordinamento consente l'ultrattività della sede sociale.
- Quando il termine decadenziale per la riscossione è strutturato a tutela anche dell'affidamento e della certezza del contribuente, la verifica della tempestività deve avere riguardo all'effettiva riferibilità e conoscibilità dell'atto, non alla sola sua astratta esistenza formale.
- Se la notifica al debitore originario è inefficace perché eseguita oltre il limite consentito nei confronti di una società estinta, la successiva notifica al socio successore non sana la decadenza già maturata.
- In presenza di una questione preliminare di decadenza, la sua fondatezza assorbe le ulteriori censure sulla legittimazione o sul regime successorio dei soci della società estinta.
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