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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38498/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione resa in sede di rinvio e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due delibere assembleari con cui il condominio aveva ripartito tra i partecipanti, secondo tabella millesimale, il costo di lavori di risanamento destinati a eliminare l'umidità da risalita nel piano terreno mediante la costruzione di un vespaio. In primo grado l'impugnazione era stata rigettata; in appello era stata accolta sul presupposto che il sottosuolo dell'edificio non fosse parte comune. Il successivo ricorso per cassazione del condomino resistente aveva però condotto a cassazione con rinvio della decisione d'appello, con affermazione della natura comune del sottosuolo e con assorbimento di altri profili. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha rigettato l'appello e i condomini soccombenti hanno proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno chiesto un revirement rispetto al principio già enunciato dalla Cassazione nella precedente fase, sostenendo che dovesse ammettersi la ratifica dell'operato dell'amministratore che aveva disposto i lavori senza previa autorizzazione assembleare e in assenza di urgenza; con il secondo, in via subordinata, hanno denunciato la violazione delle norme sulla impugnazione delle delibere e sul conflitto di interessi, assumendo che avesse votato anche l'amministratore-condomino, in situazione di conflitto perché i lavori avrebbero giovato soprattutto alle unità al piano terra, e che analogo conflitto riguardasse anche la posizione della condomina delegante. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché il giudizio di rinvio è vincolato al principio di diritto e ai presupposti fattuali fissati dalla precedente sentenza di legittimità, che non può essere rimessa in discussione; il secondo perché il dedotto conflitto d'interessi era ormai precluso dalla pronuncia di cassazione che aveva qualificato il sottosuolo come parte comune, da cui discendeva l'interesse comune di tutti i condomini al risanamento, rendendo irrilevante il maggior beneficio di fatto per alcune unità.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    Il sottosuolo dell'edificio è stato considerato, nel precedente giudizio di legittimità, parte comune; la qualificazione incide sull'interesse comune al risanamento e esclude la tesi del conflitto di interessi fondata sul vantaggio particolare di alcuni condomini.

  • art. 1134 c.c.

    Richiamato nel precedente ricorso per cassazione per contestare l'urgenza dei lavori eseguiti senza preventiva autorizzazione; nel giudizio attuale il relativo profilo risulta assorbito o comunque non più utilmente deducibile alla luce del vincolo derivante dalla decisione rescindente.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato per sostenere la validità della successiva ratifica assembleare dell'operato dell'amministratore; la questione non è stata riesaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1137 c.c.

    Norma evocata per l'impugnazione delle delibere condominiali; la Corte ha ritenuto che le doglianze proposte nel giudizio di rinvio fossero precluse dal giudicato implicito formatosi sulla natura comune del bene e sui presupposti della decisione di cassazione.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato nel primo motivo del ricorso per cassazione come parametro della censura sulla ratifica; non viene però sviluppata una specifica interpretazione autonoma nella decisione, essendo il motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 2373 c.c.

    Evocato in tema di conflitto di interessi nella votazione; la Corte afferma che, una volta accertata la natura comune del sottosuolo, non vi è più spazio per ravvisare un conflitto giuridicamente rilevante fondato sul vantaggio fattuale di alcuni condomini.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato dai ricorrenti per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte lo reputa inidoneo a superare il limite del giudizio di rinvio e quindi inammissibile.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio previsto dalla norma conduce a una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone contro un orientamento di legittimità consolidato e vincolante nel caso concreto.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato incidentalmente quanto agli effetti processuali dello scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Citato incidentalmente come termine di raffronto sulla funzione di filtro delle impugnazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo, ove dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in presenza dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma anche ai relativi presupposti logico-giuridici e fattuali che ne costituiscono la premessa necessaria.
  • Nel giudizio di rinvio non possono essere riproposte questioni che risultino coperte, anche implicitamente, dal giudicato formatosi sulla decisione di cassazione; tali questioni non sono più sindacabili neppure sotto il profilo della violazione di legge.
  • Un motivo di ricorso che chieda alla Corte di cassazione di ripensare il principio di diritto già affermato nella precedente pronuncia rescindente è inammissibile, perché mira a elidere il vincolo conformativo del rinvio.
  • In materia condominiale, quando un bene è qualificato come parte comune, il suo risanamento risponde all'interesse di tutti i condomini; l'eventuale maggiore utilità concreta per alcune unità immobiliari non è di per sé sufficiente a configurare un conflitto di interessi giuridicamente rilevante nella votazione assembleare.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento di legittimità ormai consolidato e con il vincolo derivante dalla precedente decisione della Corte.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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