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Sentenza

Sentenza n. 1701/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1016/2024, depositata e resa pubblica il 31.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2638/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 19.12.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.05.2025.

Giustizia amministrativa202502481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1016/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascun anno. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato ordinato di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore. Il compenso del commissario è stato fissato in euro 500,00, a carico del Ministero. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 700,00 per le spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di accertare l’inottemperanza e di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e applicazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Legittima la fissazione di una penalità di mora con funzione sollecitatoria e non risarcitoria; nel caso concreto è stata parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle condanne nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo amministrativo incaricato e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari per la concreta esecuzione del giudicato, comprese le eventuali operazioni contabili funzionali all’adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
  • La penalità di mora può essere determinata assumendo come parametro l’interesse legale sulla somma oggetto dell’obbligo di esecuzione, in assenza di valide ragioni ostative evidenziate dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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