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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza 978/2023 del Tribunale di Bergamo - Sez. lavoro, pubblicata il 13 dicembre 2023, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione lavoro, n. 978/2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione lavoro, n. 978/2023, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 20 dicembre 2023, non era stata appellata entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni dello Stato. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto totalmente inerte. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a., la mancata apposizione della formula esecutiva non impedisce l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e la persistente mancata esecuzione della pronuncia. Considerate soddisfatte le condizioni degli artt. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e 14 d.l. n. 669/1996, ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente e prevedendo il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto soggetto interno all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; la pronuncia è stata resa nell'ambito di tale rito.

  • art. 115 c.p.a.

    A seguito delle modifiche collegate alla riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; decorso inutilmente tale termine, è possibile agire in ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, l. 669/1996

    Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione all'obbligo pecuniario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato per l'importo di 500 euro annui.

  • art. 327 c.p.c.

    Il mancato appello nel termine lungo ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 475 c.p.c.

    Come modificato dalla riforma Cartabia, non impone più la formula esecutiva quale presupposto per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato anche senza l'apposizione della formula esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a.
  • Per agire in ottemperanza nei confronti di un'amministrazione statale in relazione a un titolo giudiziario comportante il pagamento di somme, devono essere decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'Amministrazione integra mancata esecuzione del giudicato.
  • Quando il giudicato impone all'Amministrazione il pagamento di somme e l'Amministrazione permane inadempiente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
  • L'eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato: il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un soggetto già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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