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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10543/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Il Comune ha proposto istanza ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 20558/2025 della Corte di cassazione. L'errore denunciato consisteva nell'omessa attribuzione delle spese processuali al difensore del Comune, avv. Giuseppe Di Meglio, nonostante nel controricorso fosse stata formulata specifica richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, per anticipo da lui fattone. La questione posta alla Corte era se tale omissione potesse essere emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l'istanza di correzione, osservando che non ostava all'esame la circostanza che la domanda fosse stata presentata dal Comune e non dal difensore in proprio, poiché rispetto alla richiesta di distrazione non è distinguibile la posizione della parte sostanziale da quella processuale. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 20558/2025, integrando sia la parte motiva sia il dispositivo con la formula di attribuzione delle spese a favore dell'avv. Giuseppe Di Meglio. Ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente di proporre istanza di correzione dell'errore materiale relativo a un provvedimento della Corte di cassazione.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, in assenza di una diversa espressa previsione legislativa.

  • art. 93 c.p.c.

    La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, formulata nel controricorso, fonda il diritto all'attribuzione delle spese al difensore che dichiari di averle anticipate.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non essendo necessario attivare un diverso rimedio impugnatorio.
  • Ai fini della richiesta di distrazione delle spese, non occorre distinguere rigidamente tra parte sostanziale e difensore, potendo l'istanza essere considerata anche se formalmente presentata dalla parte assistita.
  • Quando dagli atti risulti la rituale richiesta di distrazione e la relativa omissione nel provvedimento decisorio, la Corte può integrare il dispositivo con la statuizione di attribuzione delle spese al difensore.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale relativo all'attribuzione delle spese non è dovuta una regolazione autonoma delle spese del procedimento, ove il giudice ritenga che non vi sia luogo a provvedere su di esse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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