Cassazione Penale, Sentenza n. 19450/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Seconda Sezione che aveva rigettato il suo gravame avverso la condanna in appello per concorso in rapina pluriaggravata e violazione della normativa sulle armi. Denunciava due errori: 1) travisamento sul punto della utilizzabilità delle intercettazioni, deducendo che il verbale di trascrizione indicava contraddittoriamente il luogo delle operazioni ("sala ascolto del Commissariato PS di Cerignola") mentre esse si sarebbero svolte presso la Questura di Catanzaro, con conseguente incertezza sulla validità delle registrazioni; 2) omissione di pronunciamento sulla richiesta di derubricazione del fatto in ricettazione piuttosto che in concorso in rapina pluriaggravata.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico, osservando che la discrasia indicata costituiva un evidente refuso nel verbale di trascrizione e che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della Corte d'appello che aveva già respinto il gravame. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata, richiamando elementi di prova (denaro riconducibile alla rapina trovato nella disponibilità dell'imputato; scatola di una radio ricetrasmittente con antenne della stessa marca dell'apparato usato dai malviventi; riferimenti nei colloqui; presenza ripetuta con gli altri imputati; assenza ingiustificata la notte della rapina) che escludevano la mera responsabilità per ricettazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata quale base del ricorso straordinario; la Corte ha valutato l'inosservanza dei presupposti di ammissibilità e l'assenza di specificità nei motivi dedotti
Massime di principio
- Una discrepanza formale in un verbale (es. indicazione errata del luogo di ascolto) può essere qualificata come refuso e non inficiare automaticamente la utilizzabilità delle intercettazioni: occorre dimostrare che l'errore abbia avuto impatto sostanziale sulla catena probatoria.
- La richiesta di derubricazione del reato (es. da rapina a ricettazione) richiede di confrontarsi direttamente e specificamente con le valutazioni probatorie dei giudici di merito; il giudizio di legittimità non è sede per una revisione di fatto basata su una diversa valutazione delle prove, salvo vizi logici o carenze della motivazione.
- I giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso quando esso equivale a una mera sollecitazione di revisione di merito o è aspecifico nel criticare le ragioni della decisione impugnata.
- Quando si censurano irregolarità procedurali nelle intercettazioni è necessario provare la rilevanza concreta dell'irregolarità rispetto alla decisione; deduzioni generiche o errori formali non sono sufficienti.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e sanzioni (es. somma a titolo di ammenda), perciò è consigliabile che le impugnazioni contengano argomentazioni puntuali e documentate rispetto alle motivazioni già rese dai giudici di merito.
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