Ordinanza n. 2005/2026 - Napoli, Sezione 6
Per l'ottemperanza e la conseguente, immediata esecuzione della misura cautelare collegiale: Ordinanza n. 01254/2026 REG.PROV.CAU., emessa dal T.A.R. Campania – Sede di Napoli, Sezione Sesta, nel procedimento iscritto al R.G. n. 02332/2026, deliberata in camera di consiglio in data 13 maggio 2026 e pubblicata in data 14 maggio 2026, rimasta totalmente ineseguita da parte della Pubblica Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare che aveva sospeso il diniego di emersione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che l'Amministrazione fosse rimasta totalmente inadempiente rispetto all'ordinanza cautelare collegiale n. 1254/2026, con la quale era stata sospesa l'efficacia del diniego di emersione. Ha chiesto la conseguente e immediata esecuzione della misura, mediante la convocazione presso lo Sportello Unico e il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La vicenda sostanziale riguarda anche la pretesa conversione del titolo in seguito al decesso del datore di lavoro, questione riservata alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda di esecuzione. Ha ritenuto che l'ordinanza cautelare avesse natura meramente inibitoria e fosse autoesecutiva: sospendendo il diniego, essa neutralizzava temporaneamente gli effetti lesivi dell'atto e impediva l'adozione di misure espulsive, senza imporre all'Amministrazione condotte attive, convocazioni o il rilascio di un titolo positivo. Lo Sportello Unico si è quindi correttamente uniformato al provvedimento cautelare astenendosi dall'eseguire il diniego, sicché non sussisteva l'inadempimento lamentato. Il giudizio di ottemperanza non può attribuire utilità ulteriori o più ampie rispetto a quelle riconosciute dal titolo esecutivo. L'efficacia inibitoria della sospensione salvaguarda provvisoriamente la posizione dello straniero, mentre l'accertamento della pretesa alla conversione del titolo resta questione di merito. Il TAR ha disposto la riunione del giudizio di ottemperanza al ricorso principale, per coincidenza soggettiva e connessione oggettiva, rinviando la trattazione all'udienza pubblica del 10 marzo 2027. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta; l'ordinanza cautelare già adottata aveva sospeso l'efficacia del diniego di emersione.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato disponendo la riunione del giudizio di ottemperanza al ricorso principale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato come presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Un'ordinanza cautelare che sospende l'efficacia di un provvedimento amministrativo ha natura meramente inibitoria quando si limita a sterilizzare temporaneamente gli effetti lesivi dell'atto, senza imporre all'amministrazione specifiche condotte attive o l'adozione di un provvedimento positivo.
- L'amministrazione ottempera a una misura cautelare inibitoria astenendosi dall'eseguire il provvedimento sospeso; non sussiste inadempimento se non adotta ulteriori misure favorevoli non previste dal titolo cautelare.
- Il giudizio di ottemperanza non può riconoscere utilità diverse o più ampie rispetto a quelle concretamente attribuite dal titolo esecutivo, né può trasformare una sospensione cautelare in un ordine di convocazione o di rilascio di un titolo amministrativo.
- Quando la sospensione cautelare neutralizza il rischio espulsivo, la questione relativa alla spettanza definitiva del titolo di soggiorno o alla sua conversione resta riservata al giudizio di merito, salvo che il titolo cautelare contenga uno specifico vincolo conformativo.
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