Cassazione Civile, Sentenza n. 2538/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato le domande della ricorrente di accertamento di illegittimità del licenziamento intimato il 27 novembre 2015 e di conseguente tutela. L'azienda aveva contestato l'insussistenza della proseguibilità del rapporto in quanto l'assunzione (8 gennaio 2009) era stata effettuata senza le procedure concorsuali e selettive previste dall'art. 18 del d.l. 112/2008 (conv. l.133/2008), ritenendo il contratto viziato da nullità per violazione delle norme di reclutamento. La ricorrente sosteneva invece che le società in house o partecipate come AMA potessero procedere ad assunzioni dirette per la loro natura privatistica e denunciava errori di applicazione delle norme (art. 1, 35 d.lg. 165/2001; 23bis d.l.112/2008; ecc.) e ultrapetizione della pronuncia impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 18 del d.l. 112/2008, nel testo applicabile ratione temporis, impone alle società che gestiscono servizi pubblici locali una conformità alle procedure concorsuali e selettive proprie delle pubbliche amministrazioni e che la loro omissione determina la nullità del contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 1418 c.c.). Ha altresì affermato che la nullità della procedura e del contratto opera indipendentemente dalla consapevolezza o responsabilità del singolo lavoratore rispetto alle irregolarità commesse nella procedura di assunzione. Il vizio di ultrapetizione proposto dalla ricorrente è stato ritenuto infondato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori.
Norme richiamate
art. 18 d.l. n. 112/2008 (conv. in l. n. 133/2008)
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità
Estende alle società che gestiscono servizi pubblici locali la necessità di adottare procedure concorsuali/selettive conformi ai principi della PA; la mancata osservanza di tali procedure determina la nullità del contratto di lavoro sottostante.
art. 32 d.lg. 165/2001
Principi di adeguata pubblicità della selezione; modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali; rispetto delle pari opportunità; decentramento delle procedure; composizione delle commissioni con esperti di provata competenza estranei alla direzione politica
Definisce i principi soggiacenti alle procedure di reclutamento che le società soggette all'art. 18 devono rispettare (pubblicità, imparzialità, trasparenza, oggettività).
Norma del codice civile che prevede la nullità degli atti che violano norme imperative; qui richiamata quale fondamento giuridico della nullità del contratto di lavoro derivante dall'omissione delle procedure obbligatorie di reclutamento.
art. 19, comma quarto, d.lg. 165/2016
Disposizione che rende espressa la conseguenza della nullità dei contratti derivante da violazioni di procedure di reclutamento; la Corte la interpreta come chiarificatrice di una conseguenza già desumibile dai precedenti principi di nullità virtuale.
art. 1, art. 35 d.lg. 165/2001
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la tassatività delle regole e l'idea che società privatistiche possano essere trattate diversamente; la Corte ha ritenuto che, per le società che gestiscono servizi pubblici locali interamente partecipate, si applicano i principi di reclutamento previsti per le amministrazioni pubbliche.
Norma richiamata insieme ad altre disposizioni regolamentari concernenti il reclutamento e la loro estensione alle società partecipate; utilizzata dalla ricorrente ma ritenuta dal giudice compatibile con l'estensione dei principi di reclutamento.
art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma processuale richiamata nel procedimento (utilizzata per la produzione di conclusioni scritte dal P.G.); contestualizza elementi procedurali del giudizio.
Massime di principio
- Le società interamente partecipate che gestiscono servizi pubblici locali (cd. in house) sono soggette, per il reclutamento del personale, ai principi e alle procedure concorsuali propri della pubblica amministrazione quando opera l'art. 18 d.l. 112/2008; l'omissione delle procedure obbligatorie può determinare la nullità del contratto di lavoro.
- La nullità del contratto per violazione delle procedure di reclutamento opera indipendentemente dalla consapevolezza o responsabilità del singolo lavoratore: l'estraneità del lavoratore alle irregolarità della procedura non impedisce il venir meno del rapporto di lavoro geneticamente nullo.
- Occorre sempre verificare la decorrenza/temporizzazione delle norme: la norma è applicabile solo se l'assunzione è successiva all'entrata in vigore e al termine di adeguamento previsto; assunzioni anteriori a tali termini possono essere trattate diversamente.
- In contenziosi relativi a licenziamenti seguiti a scoperta di irregolarità di reclutamento, il lavoratore deve contestare specificamente la violazione degli elementi sostanziali che fondano la nullità (ad es. dimostrare l'esistenza di una procedura conforme o la mancata applicabilità dell'art. 18), altrimenti il giudice può confermare la nullità e rigettare le domande di reintegrazione o risarcitorie.
- La violazione del codice interno di assunzione dell'ente/azienda può essere valorizzata dalla difesa dell'azienda per contestare la validità dell'assunzione, ma l'elemento decisivo resta la conformità o meno alle norme imperative di reclutamento previste dalla legge.
- Chi impugna in cassazione deve considerare il rischio di soccombenza e della condanna alle spese: motivazioni processuali come il vizio di ultrapetizione sono valutate restrittivamente dal giudice di legittimità.
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