Sentenza n. 22/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex militari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio economico previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la condanna dell'I.N.P.S. alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti biennali. Essi erano stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990, dell'art. 1911 d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà. L'I.N.P.S. ha sostenuto che il beneficio non fosse riconoscibile in caso di pensionamento a domanda senza previo versamento della contribuzione previdenziale residua e senza presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti; ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento a uno dei ricorrenti. I ricorrenti hanno contestato la genericità dell'eccezione di prescrizione e richiamato l'orientamento giurisprudenziale favorevole.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha respinto l'eccezione di prescrizione perché l'I.N.P.S. non aveva allegato e provato le date di ricezione dell'ordinativo di pagamento o del prospetto di liquidazione del T.F.S., né la data del pagamento, elementi necessari per individuare la decorrenza della prescrizione e il momento in cui il creditore avrebbe potuto rilevare l'errore di liquidazione. Ha escluso altresì che il termine del 30 giugno determini una decadenza, non essendo qualificato come perentorio né essendo previsto alcun effetto decadenziale; tale termine costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo, non una condizione ostativa al riconoscimento del beneficio negli anni successivi. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 e l'art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 riconoscano i sei scatti anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, con rilevanza anche ai fini del trattamento di fine servizio. La normativa non prevede un'esclusione del beneficio dal calcolo del T.F.S.; pertanto l'I.N.P.S. deve procedere alla riliquidazione includendo i sei scatti biennali. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti biennali si estende al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio e rileva anche ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua
La disposizione conferma l'attribuzione dei sei scatti al personale cessato su richiesta, subordinandola al versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911 d.lgs. n. 66/2010
ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987
Gli aumenti periodici devono essere computati anche nel trattamento di fine servizio; il comma 3 conferma l'applicabilità del beneficio al personale collocato a riposo a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di motivazione dell'azione amministrativa, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione della disciplina sostanziale dei sei scatti.
art. 97 Cost.
È richiamato dai ricorrenti quale parametro di buon andamento e imparzialità, senza costituire il fondamento autonomo della decisione.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia e militare collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti biennali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, purché siano assolti gli eventuali obblighi contributivi previsti dalla legge.
- I sei scatti biennali devono essere computati anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, poiché l'art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 ne prevede espressamente la considerazione ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio e non stabilisce alcuna esclusione per il pensionamento a domanda.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale se la legge non lo qualifica come perentorio e non collega alla sua inosservanza alcun effetto decadenziale; esso incide sulla tempistica del collocamento, non sull'esistenza del diritto ai sei scatti.
- L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, deve essere puntualmente allegata e provata dal debitore, inclusa la data dalla quale il creditore avrebbe potuto conoscere l'erronea liquidazione del trattamento; in mancanza, non può essere accolta.
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