Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9938/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano richiesto (19.05.2015) la rettifica della categoria catastale dell'unità immobiliare (da A/1 ad A/2) ritenendo che la precedente attribuzione A/1 fosse frutto di un errore nella procedura DOCFA del 10.11.2009. L'Agenzia ha negato la variazione; la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR ha confermato ritenendo che la richiesta fosse assimilabile a domanda di annullamento in autotutela di un atto impositivo divenuto definitivo e quindi impugnabile solo in presenza di interesse generale dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, qualificando l'istanza come richiesta di variazione catastale impugnabile e affermando il diritto del contribuente a modificare senza limite temporale la rendita proposta con DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto denunciata ab origine non corrisponda al vero. Ha inoltre stabilito che il termine di 12 mesi previsto dal D.M. 701/1994 per l'intervento dell'Amministrazione è meramente ordinatorio e non perentorio. La sentenza della CTR è cassata, la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per decidere sulle questioni non esaminate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, lett. f) e art. 2, comma 2

    «gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2»

    La Corte interpreta che il diniego di variazione catastale rientra tra gli "atti relativi alle operazioni catastali" e pertanto è impugnabile davanti alle commissioni tributarie; la domanda di variazione non va ricondotta automaticamente a una istanza di autotutela non impugnabile.

  • Costituzione, art. 53

    Richiama il principio della capacità contributiva: non possono cristallizzarsi dichiarazioni inesatte che determinino imposizioni contrarie a tale principio; tale principio giustifica la possibilità per il contribuente di correggere la classificazione catastale.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 10 (Statuto del contribuente)

    «i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede»

    Il principio di collaborazione e buona fede implica che il contribuente possa correggere errori dichiarativi e che l'amministrazione non debba trattenere somme non dovute; supporta la facoltà di rettifica della rendita proposta.

  • D.M. 19 aprile 1994 n. 701, art. 1

    Il termine di 12 mesi per l'Amministrazione di determinare la rendita catastale definitiva è meramente ordinatorio e non perentorio; la sua scadenza non impedisce al contribuente di chiedere la rettifica della rendita.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3) e 4)

    Articola i motivi di cassazione invocati: n.3) per violazione di norme di diritto sostanziale e procedurale; n.4) per vizio di motivazione o omissione di pronuncia su questioni rilevanti. La Corte ha ritenuto fondati alcuni di questi motivi e ha cassato la decisione impugnata.

  • D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138

    Normativa catastale richiamata dalle parti in ordine alle categorie; la Corte ha ritenuto infondato sostenere che la distinzione tra A/1 e A/2 fosse stata abrogata nella specie e non ha escluso la rilevanza delle norme catastali nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il contribuente può chiedere la rettifica/modifica della rendita catastale risultante da DOCFA in qualsiasi momento quando la dichiarazione originaria non corrisponde al vero; non vi è un limite temporale assoluto.
  • Il termine di 12 mesi (D.M. 701/1994) per l'intervento dell'Amministrazione è ordinatorio e non perentorio: la mancata determinazione dell'amministrazione entro tale termine non preclude l'istanza del contribuente.
  • Il diniego dell'amministrazione a una richiesta di variazione catastale è un atto relativo alle operazioni catastali e è impugnabile davanti alle commissioni tributarie; non deve essere automaticamente qualificato come diniego di autotutela insindacabile.
  • La qualificazione dell'istanza come richiesta di "annullamento in autotutela" è corretta solo se la domanda ha effettivamente questo oggetto; altrimenti il tribunale non può limitarne l'impugnabilità.
  • Il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e lo Statuto del contribuente (art. 10, L. 212/2000) favoriscono la possibilità di correzione di dichiarazioni catastali inesatte per evitare imposizioni errate.
  • In caso di decisione amministrativa negativa su una richiesta di variazione, il contribuente può rivolgersi al giudice tributario; il giudice di merito deve esaminare e decidere tutte le doglianze dedotte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.