Cassazione Civile, Sentenza n. 9938/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano richiesto (19.05.2015) la rettifica della categoria catastale dell'unità immobiliare (da A/1 ad A/2) ritenendo che la precedente attribuzione A/1 fosse frutto di un errore nella procedura DOCFA del 10.11.2009. L'Agenzia ha negato la variazione; la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR ha confermato ritenendo che la richiesta fosse assimilabile a domanda di annullamento in autotutela di un atto impositivo divenuto definitivo e quindi impugnabile solo in presenza di interesse generale dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, qualificando l'istanza come richiesta di variazione catastale impugnabile e affermando il diritto del contribuente a modificare senza limite temporale la rendita proposta con DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto denunciata ab origine non corrisponda al vero. Ha inoltre stabilito che il termine di 12 mesi previsto dal D.M. 701/1994 per l'intervento dell'Amministrazione è meramente ordinatorio e non perentorio. La sentenza della CTR è cassata, la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per decidere sulle questioni non esaminate.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, lett. f) e art. 2, comma 2
«gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2»
La Corte interpreta che il diniego di variazione catastale rientra tra gli "atti relativi alle operazioni catastali" e pertanto è impugnabile davanti alle commissioni tributarie; la domanda di variazione non va ricondotta automaticamente a una istanza di autotutela non impugnabile.
Costituzione, art. 53
Richiama il principio della capacità contributiva: non possono cristallizzarsi dichiarazioni inesatte che determinino imposizioni contrarie a tale principio; tale principio giustifica la possibilità per il contribuente di correggere la classificazione catastale.
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 10 (Statuto del contribuente)
«i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede»
Il principio di collaborazione e buona fede implica che il contribuente possa correggere errori dichiarativi e che l'amministrazione non debba trattenere somme non dovute; supporta la facoltà di rettifica della rendita proposta.
D.M. 19 aprile 1994 n. 701, art. 1
Il termine di 12 mesi per l'Amministrazione di determinare la rendita catastale definitiva è meramente ordinatorio e non perentorio; la sua scadenza non impedisce al contribuente di chiedere la rettifica della rendita.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3) e 4)
Articola i motivi di cassazione invocati: n.3) per violazione di norme di diritto sostanziale e procedurale; n.4) per vizio di motivazione o omissione di pronuncia su questioni rilevanti. La Corte ha ritenuto fondati alcuni di questi motivi e ha cassato la decisione impugnata.
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138
Normativa catastale richiamata dalle parti in ordine alle categorie; la Corte ha ritenuto infondato sostenere che la distinzione tra A/1 e A/2 fosse stata abrogata nella specie e non ha escluso la rilevanza delle norme catastali nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Il contribuente può chiedere la rettifica/modifica della rendita catastale risultante da DOCFA in qualsiasi momento quando la dichiarazione originaria non corrisponde al vero; non vi è un limite temporale assoluto.
- Il termine di 12 mesi (D.M. 701/1994) per l'intervento dell'Amministrazione è ordinatorio e non perentorio: la mancata determinazione dell'amministrazione entro tale termine non preclude l'istanza del contribuente.
- Il diniego dell'amministrazione a una richiesta di variazione catastale è un atto relativo alle operazioni catastali e è impugnabile davanti alle commissioni tributarie; non deve essere automaticamente qualificato come diniego di autotutela insindacabile.
- La qualificazione dell'istanza come richiesta di "annullamento in autotutela" è corretta solo se la domanda ha effettivamente questo oggetto; altrimenti il tribunale non può limitarne l'impugnabilità.
- Il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e lo Statuto del contribuente (art. 10, L. 212/2000) favoriscono la possibilità di correzione di dichiarazioni catastali inesatte per evitare imposizioni errate.
- In caso di decisione amministrativa negativa su una richiesta di variazione, il contribuente può rivolgersi al giudice tributario; il giudice di merito deve esaminare e decidere tutte le doglianze dedotte.
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