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Sentenza

Sentenza n. 15873/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare, quanto al ricorso introduttivo: - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale della Sicilia, pubblicata il 27 novembre 2025 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale della Sicilia; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale della Sicilia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 14 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”; - dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale della Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre 2025, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello preteso; - dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello preteso; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 20,3 punti, in quanto inferiore a quello preteso; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2 e 51, del correttore e del foglio risposte; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2 e 51; - del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale della Sicilia, e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale della Sicilia; quanto ai motivi aggiunti, previa sospensione dell’efficacia, del rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati (inviata in data 05.01.2026), opposto dalle Amministrazioni odierne resistenti in data 03.02.2026, nonche’ per la condanna delle amministrazioni resistenti ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, in particolare le generalità complete dei candidati che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 21,1 nella graduatoria finale;

Giustizia amministrativa202600861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori per la Direzione Regionale della Sicilia e valutazione della prova scritta, con attribuzione di 20,3 punti e conseguente non idoneità; con motivi aggiunti, diniego di accesso alle generalità dei candidati con punteggio pari o inferiore a 21,1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, ha impugnato la graduatoria pubblicata il 27 novembre 2025 e il punteggio di 20,3 ottenuto nella prova scritta, inferiore alla soglia di idoneità di 21 punti. Ha contestato la formulazione dei quesiti a risposta multipla nn. 2 e 51, sostenendo che nessuna delle alternative proposte fosse corretta e chiedendo 0,4 punti aggiuntivi per ciascuno, per un punteggio complessivo di 21,1 e l’inclusione tra gli idonei. Ha inoltre censurato vari aspetti degli elenchi dei vincitori, tra cui l’omessa indicazione delle quote di riserva e degli idonei e il congelamento di 14 posti in attesa di una prova asincrona, e ha chiesto l’accertamento della propria posizione e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio. Con motivi aggiunti ha impugnato il rigetto dell’istanza di accesso del 5 gennaio 2026, formatosi e opposto il 3 febbraio 2026, chiedendo l’ostensione della documentazione e, in particolare, delle generalità dei candidati con punteggio pari o inferiore a 21,1.

La decisione

Il ricorso introduttivo è respinto nel merito. Il quesito n. 2, relativo all’impugnazione delle deliberazioni condominiali, era formulato in modo da richiamare univocamente l’art. 1137 c.c.; la difformità letterale rispetto alla norma non rendeva ambigua la risposta corretta, mentre le questioni sulla nullità delle deliberazioni erano ultronee rispetto al tenore del quiz. Quanto al quesito n. 51, sull’art. 96 TUIR, la risposta indicata dalla Commissione è stata ritenuta una sintesi comprensibile della disposizione: il riferimento agli importi riportati dai periodi d’imposta precedenti era logicamente riferibile al 30 per cento del risultato operativo lordo; inoltre, le altre opzioni non erano plausibili. La censura sul quesito n. 51 era già ininfluente ai fini del raggiungimento della soglia, poiché il suo eventuale accoglimento non avrebbe portato il ricorrente a 21 punti, ma è stata comunque esaminata e respinta. Ne consegue il rigetto anche delle domande accessorie di accertamento e di risarcimento in forma specifica. I motivi aggiunti sono dichiarati cessati nella materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha successivamente osteso i dati e i documenti richiesti in modo satisfattivo. Le spese sono compensate per la reciprocità della soccombenza e in considerazione dell’interesse azionato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Invero, è di primaria evidenza che il quesito di cui si discute è stato formulato alla luce delle previsioni di cui all’art. 1137 c.c. sopra citato (cui, d’altro canto, la stessa parte ricorrente fa oggi riferimento, pur non avendolo notato in sede di selezione), restando del tutto irrilevante che il testo non sia integralmente identico a quello normativo, poiché la scelta era comunque univoca e ben perimetrata rispetto alla disciplina positiva, che il ricorrente, in sede di esame, avrebbe dovuto dimostrare di conoscere, senza distogliere l’attenzione verso questioni ulteriori, palesemente non pertinenti.

    La formulazione di un quesito a risposta multipla non deve riprodurre integralmente il testo normativo, se il richiamo alla disciplina è univoco e consente di individuare una sola risposta corretta; questioni giuridiche ulteriori, non pertinenti al tenore del quesito, non ne determinano l’ambiguità.

  • art. 96, comma 2, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    A dispetto di quanto opinato da parte ricorrente, la risposta sub c) deve reputarsi come sintesi della norma di riferimento; da punto di vista strettamente letterale, l’espressione “e quello…” poteva considerarsi univocamente riferita, essendo introdotta dal pronome dimostrativo “quello”, al periodo precedente, che postulava lo stesso riferimento al 30% del risultato operativo lordo.

    Una risposta d’esame può costituire una sintesi della disposizione fiscale senza riprodurne ogni inciso, purché il testo consenta, secondo una lettura letterale e logica, di ricondurre univocamente il riferimento agli elementi normativi corretti.

  • art. 25, comma 3, l. 241/1990

    Considerato altresì che, a seguito della notificazione del ricorso per motivi aggiunti, l’Amministrazione resistente ha osteso i dati e i documenti richiesti, in modo satisfattivo per la parte ricorrente, talchè, in relazione al gravame aggiuntivo, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere;

    L’ostensione successiva, pienamente satisfattiva rispetto alla richiesta di accesso contestata, determina la cessazione della materia del contendere sul relativo gravame.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e, per l’effetto: - dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.34, co.5 cpa, quanto ai motivi aggiunti;

    Quando l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa fatta valere con il ricorso in materia di accesso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

  • art. 74 c.p.a.

    Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e, per l’effetto: - dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.34, co.5 cpa, quanto ai motivi aggiunti; - respingere il ricorso introduttivo, in quanto infondato, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 cpa;

    Il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata quando il giudice ne accerta l’infondatezza nel merito.

Massime di principio

  • Nei quiz a risposta multipla di un concorso, la formulazione non deve coincidere letteralmente con il testo della norma se, considerati il tenore del quesito e il contesto selettivo, la disciplina richiamata rende univoca la risposta corretta; non sono rilevanti questioni dottrinali ulteriori che esulano da ciò che il quesito domanda.
  • Una risposta d’esame che sintetizza una disposizione normativa non è illegittima per la sola omissione di un inciso, quando una lettura letterale e logica consente di ricondurre univocamente i riferimenti della risposta agli elementi della norma e le alternative concorrenti non risultano plausibili.
  • Se, anche accogliendo una censura relativa a un quesito, il candidato non raggiungerebbe la soglia minima di idoneità, la censura è inidonea a procurare il risultato utile richiesto; il giudice può comunque esaminarla per completezza.
  • L’ostensione completa e satisfattiva dei documenti richiesti intervenuta dopo la proposizione del ricorso per accesso comporta la cessazione della materia del contendere sulla domanda.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenza
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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