Cassazione Civile, Ordinanza n. 32322/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud S.p.A. in relazione a crediti tributari e contributivi riferiti ad annualità pregresse, già oggetto di cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto ritenendo, tra l'altro, maturata la prescrizione decennale dei crediti. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva censurato la decisione, ma la Commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello perché non notificato anche al concessionario della riscossione, parte del primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 49 e 53 d.lgs. 546/1992 e 331 c.p.c., sostenendo che non vi fosse litisconsorzio necessario processuale e che, quindi, l'appello non potesse essere dichiarato inammissibile per omessa notifica al concessionario; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 19 d.lgs. 546/1992, assumendo che si fosse formato giudicato interno sulla notificazione di alcune cartelle e che, comunque, il ricorso originario contro il preavviso ipotecario fosse inammissibile; 3) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice regionale dichiarato l'inammissibilità e poi affrontato anche il merito. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, l'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 non elimina la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, sicché non sussiste un obbligo generalizzato di integrare il contraddittorio verso tutte le parti del primo grado: nei rapporti scindibili, se il concessionario della riscossione non ha impugnato la sentenza e il suo interesse al grado di appello è venuto meno, opera semmai l'art. 332 c.p.c. e non il litisconsorzio necessario. La Corte ha inoltre affermato che il preavviso di iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile e che esso può essere contestato anche deducendo l'estinzione del credito per prescrizione; ha escluso che vi fosse un giudicato interno ostativo sul punto delle notifiche delle cartelle, poiché il primo giudice aveva comunque ritenuto maturata la prescrizione. Quanto alla censura sull'art. 36 d.lgs. 546/1992, la Corte ha ritenuto che la sentenza regionale si fondasse su ragioni concorrenti e che l'eventuale imprecisione espositiva non avesse inciso sulla tenuta della decisione. Il ricorso è quindi stato respinto, con conferma della decisione sfavorevole all'amministrazione.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado
la disposizione non introduce un litisconsorzio necessario processuale assoluto nel processo tributario di appello e non elimina la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili.
art. 331 c.p.c.
si applica al processo tributario per i casi di cause inscindibili o dipendenti, imponendo l'integrazione del contraddittorio solo quando necessaria.
art. 332 c.p.c.
nei rapporti scindibili, la mancata impugnazione da parte di una parte del primo grado comporta l'ordine di notificazione del gravame o la sospensione, non l'inammissibilità automatica dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei primi due motivi di ricorso per violazione di norme processuali.
art. 324 c.p.c.
richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato interno ostativo sulle questioni relative alla notifica delle cartelle.
art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
il preavviso di iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile; l'impugnazione può investire anche l'illegittimità del titolo presupposto e la prescrizione del credito.
art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è trattata come atto autonomamente impugnabile.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
l'eventuale presenza di una doppia motivazione o di una tecnica espositiva imprecisa non conduce di per sé alla cassazione se la decisione risulta comunque sorretta da rationes autonome.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello, l'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 va coordinato con le regole generali sulle cause inscindibili, dipendenti e scindibili: la partecipazione della parte al giudizio di primo grado non comporta sempre un litisconsorzio necessario processuale in appello.
- Quando il rapporto dedotto è scindibile rispetto alla posizione del concessionario della riscossione, la mancata notifica dell'appello a tale soggetto non determina automaticamente l'inammissibilità del gravame; occorre applicare, se del caso, il meccanismo dell'art. 332 c.p.c..
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile e può essere contestato anche per l'illegittimità del credito garantito, inclusa la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle.
- Non si forma giudicato interno ostativo quando il primo giudice, pur dando atto della notifica delle cartelle, abbia comunque deciso la controversia rilevando l'intervenuta prescrizione del credito.
- Una decisione che presenti una motivazione non perfettamente lineare non è cassabile se risulta sorretta da rationes autonome e logicamente idonee a reggerne il dispositivo.
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