Cassazione Penale, Sentenza n. 13644/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte del Procuratore della Repubblica, dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino che aveva riqualificato, per taluni fatti (incolpazioni contraddistinte dalle lettere A), E) ed H)), le condotte sotto la rubrica degli artt. 81, comma 1, e 608 c.p. in reato ex art. 613-bis c.p., e aveva revocato la misura cautelare interdittiva (sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di Agente della Polizia penitenziaria). Il ricorso in Cassazione denunciava la violazione dell'art. 613-bis c.p. e un vizio di motivazione relativo alla riqualificazione ai sensi dell'art. 608 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La motivazione indica che l'ordinanza è stata depositata e comunicata il 13 giugno 2023; il ricorso è stato depositato presso la Procura il 22 giugno 2023 ma pervenuto alla cancelleria del Tribunale che ha emesso l'ordinanza solo il 27/28 giugno 2023, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nelle impugnazioni cautelari, in caso di spedizione a mezzo posta rileva la data di effettivo arrivo all'ufficio ricevente e non la data di spedizione, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 583 c.p.p. (in ogni caso abrogato dal d.lgs.150/2022 e non applicabile ratione temporis). Perciò il ricorso è stato respinto per inammissibilità procedurale, senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
Norme richiamate
art. 613-bis cod. pen.
La riqualificazione operata dal Tribunale della Libertà aveva inquadrato alcune condotte in questa fattispecie; il ricorrente denunciava violazione di tale norma ma la Cassazione non ha deciso sul merito a causa dell'inammissibilità per tardività.
art. 608 cod. pen.
Il Tribunale aveva originariamente considerato profili riconducibili a questa norma e ha effettuato una riqualificazione in corso di giudizio; il ricorso censurava la motivazione della riqualificazione, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 81, comma 1 cod. pen.
Richiamato nell'ordinanza di riqualificazione come riferimento alla partecipazione o concorso nel reato; presente nel quadro fattuale che il Tribunale ha valutato.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'appello ex art. 310 esercitato davanti al Tribunale del riesame; contesto procedurale dell'impugnazione di misure cautelari.
art. 311, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di dieci giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto il decorso di tale termine decisivo per dichiarare l'inammissibilità.
art. 583 cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza come non operante)
«si deve escludere l'operatività per il ricorso cautelare dell'art. 583 cod. proc. pen.»
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nelle impugnazioni cautelari, non trova applicazione la disciplina dell'art. 583 (che disciplinava termini postali), per cui in caso di spedizione a mezzo posta rileva la data di arrivo all'ufficio e non la data di spedizione.
d.lgs. 150/2022 (e art. 87, comma 4 dello stesso)
Il decreto ha abrogato l'art. 583 cod. proc. pen. e ha modificato l'art. 311, comma 3, prevedendo riferimenti all'art. 582; tuttavia la Corte osserva che tale disciplina non era ancora applicabile ratione temporis al caso.
Le modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. 150/2022 non erano ancora operative alla data di presentazione del ricorso; pertanto la Cassazione ha applicato la disciplina previgente e la giurisprudenza consolidata sul tema della tempestività delle impugnazioni cautelari.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 1626/2020 e Sez. 3, n. 36/2022)
Citata la pronuncia secondo cui "si deve escludere l'operatività per il ricorso cautelare dell'art. 583 cod. proc. pen." e che, in tema di impugnazioni cautelari proposte mediante spedizione a mezzo posta, "la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui perviene all'ufficio competente a riceverlo".
Tali precedenti sono stati richiamati per confermare il criterio che quando l'impugnazione cautelare è spedita per posta rileva la data di arrivo all'ufficio ricevente; ne consegue che il ricorso è tardivo se perviene oltre il termine di legge.
Massime di principio
- Nei ricorsi cautelari per cassazione (impugnazioni dalle decisioni del tribunale del riesame) il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. è perentorio: il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se il ricorso è inviato a mezzo posta o corriere, rileva la data di effettivo arrivo presso l'ufficio competente e non la data di spedizione; pertanto conviene usare modalità che attestino la ricezione entro termine.
- Non si può fare affidamento su norme o modifiche procedurali entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'impugnazione: valutare sempre la normativa applicabile ratione temporis.
- Questioni sostanziali (es. corretta qualificazione giuridica dei fatti) non saranno esaminate dalla Corte se sussiste un vizio di ammissibilità procedurale grave come la tardività.
- Per evitare eccezioni di inammissibilità per termini o forme, utilizzare la presentazione diretta in cancelleria del giudice che ha emesso la decisione o strumenti telematici/forme il cui regime è certo e operativo al momento della presentazione.
- Richieste di annullamento per vizi di motivazione o erronea riqualificazione devono essere tempestivamente proposte con modalità che consentano prova della tempestiva ricezione da parte dell'ufficio competente.
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