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Ordinanza

Ordinanza n. 322/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo della Polizia che ha irrogato la destituzione dall'amministrazione della Pubblica Sicurezza, unitamente agli atti del procedimento disciplinare presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto del Capo della Polizia recante la destituzione dall'amministrazione della Pubblica Sicurezza, la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina che aveva proposto la medesima sanzione, il decreto di rinnovazione del precedente procedimento disciplinare, la nota e il decreto di collocamento in aspettativa speciale, l'atto di contestazione degli addebiti, il deferimento al Consiglio Provinciale di Disciplina e i verbali delle relative riunioni. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate fossero adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione degli effetti della destituzione con una misura cautelare sostanziale. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai soli fini della sollecita definizione del merito, fissato all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte, anziché mediante la sospensione o altra misura provvisoria, attraverso la celere fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando la sollecita trattazione della causa è idonea a soddisfare le esigenze cautelari rappresentate, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura strumentale alla celere definizione del giudizio e non comporta, di per sé, una valutazione favorevole definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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