Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 8596/2026 - Roma, Sezione 5B

Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. f) della L. 91/1992, K10/-OMISSIS- del 17/11/2023

Giustizia amministrativa202601895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il ricorso avverso il silenzio. Ha assegnato alla ricorrente il termine di 30 giorni per presentare osservazioni sull'unica questione rilevata, relativa alla discordanza tra il nominativo indicato nel ricorso e quello risultante dalla procura. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026. Non sono state adottate statuizioni definitive sull'azione avverso il silenzio né sulle spese.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, lett. f), l. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, identificata con il riferimento K10/-OMISSIS- e presentata il 17 novembre 2023. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il nominativo indicato nel ricorso e quello risultante dalla procura depositata non corrispondono alla medesima persona. La questione è stata sottoposta al contraddittorio della ricorrente ai sensi dell'art. 73 c.p.a., senza che il provvedimento riferisca ulteriori motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza amministrativa di concessione della cittadinanza italiana oggetto del ricorso.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della sottoposizione alla parte della questione rilevata dal giudice e dell'assegnazione del termine per osservazioni.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva una possibile discordanza tra l'identità della parte indicata nel ricorso e quella risultante dalla procura, deve sottoporre la questione alla parte interessata e assegnarle un termine per presentare osservazioni prima di definire il giudizio.
  • La rilevazione di una questione concernente l'identificazione della parte e la validità della procura impedisce la definizione immediata dell'azione finché non sia assicurato il contraddittorio sulla questione stessa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.