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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17762/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (artt. 125 e 177 c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.): il ricorrente contestava la valutazione delle risultanze probatorie della Corte territoriale. Sosteneva che la persona offesa, Maria Magdalena Muntean, era accidentalmente caduta prima di salire in auto e che le escoriazioni erano dovute alla caduta, non a violenza; che la donna era rimasta in possesso del cellulare e avrebbe potuto chiedere aiuto; che la vettura viaggiava a bassa velocità; che le dichiarazioni dei coimputati non potevano essersi concordate; e che, al più, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come ilittuoso diverso (art. 610 c.p.). Richiesta di annullamento della condanna per sequestro di persona in concorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura si limitasse a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminata e respinta nei gradi di merito; ha ribadito il divieto per la Cassazione di procedere a nuova valutazione del compendio probatorio salvo i casi di macroscopico travisamento della prova facilmente rilevabile "ictu oculi" e purché siano indicati atti specifici e decisivi. La sentenza di merito è stata considerata motivata, logica e immune da vizi tali da incidere sulla sua struttura logica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, conv. dalla L. 18/12/2020 n.176

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata nel contesto delle conclusioni del Pubblico ministero; non incide sul merito ma sulla posizione del PM nella trattazione del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di ammissibilità e di enunciazione del motivo di ricorso in Cassazione; usato per definire i termini del motivo unico proposto.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma sull'onere della prova e sulla valutazione degli elementi probatori richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 177 c.p.p.

    Norma sulla valutazione della prova testimoniale; invocata dal ricorrente per mettere in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni raccolte.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Articolato invocato per vizio di motivazione e per travisamento della prova: la Corte spiega i limiti del sindacato di legittimità su motivazione e valutazione probatoria, in particolare dopo la L. n.46/2006.

  • art. 610 c.p.

    Norma citata dal ricorrente a titolo di possibile diversa qualificazione del fatto (violenza privata) rispetto al sequestro di persona contestato.

  • L. 20 febbraio 2006, n. 46

    Modifica l'art. 606 c.p.p. e consente una maggior attenzione alle censure di motivazione in Cassazione, ma senza mutare il divieto di rimettere in discussione la valutazione probabilistica delle prove operata dal giudice di merito; la Corte la evoca per delimitare l'ambito del sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Cass. Sez. U., 30/4-2/7/1997, n. 6402 (Dessimone)

    Sez. U., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone

    Giurisprudenza citata per affermare il principio per cui la Cassazione non può procedere a una rivalutazione globale delle fonti di prova, riservata al giudice di merito.

  • Cass. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004 (Elia)

    Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul divieto di rilettura dei fatti da parte della Cassazione e sui limiti del sindacato di legittimità.

  • Cass. Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 (Francia)

    Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia

    Giurisprudenza che specifica i limiti del controllo in Cassazione sul travisamento della prova: è possibile solo se la contraddittorietà rispetto agli atti è percepibile "ictu oculi" e se gli atti rilevanti sono puntualmente indicati.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito: chi impugna deve dimostrare un macroscopico travisamento della prova "ictu oculi" indicando atti specifici e decisivi.
  • Una semplice proposta di "lettura alternativa" o una diversa ricostruzione storica dei fatti non integra, di per sé, motivo valido di cassazione: tali censure sono tipiche del giudizio di merito e non del giudizio di legittimità.
  • Dalla modifica dell'art. 606 c.p.p. (L. n.46/2006) deriva la possibilità di dedurre vizi di motivazione con riferimento ad atti specifici, ma resta esclusa la rinnovazione del sindacato sulla credibilità delle fonti probatorie se non è mostrata una evidente contraddittorietà rispetto agli atti.
  • In ricorsi infondati o inammissibili la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obolo alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto valutare attentamente la fondatezza degli argomenti probatori prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. sequestro di persona vs. violenza privata) occorre dimostrare con elementi processuali incontrovertibili che la ricostruzione adottata dal giudice di merito sia illogica o contraddetta dagli atti, non limitarsi a prosporre una diversa interpretazione.

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