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Sentenza

Sentenza del 06/07/2021 n. 944 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Associazioni sportive dilettantistiche - Scioglimento - Responsabilità limitata ex art. 2495 c.c. - Non si applica - Responsabilità del rappresentante - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

disputa sulla responsabilità dei debiti dell'associazione sportiva dilettantistica dopo scioglimento/cancellazione e sull'applicabilità del criterio di estinzione previsto dall'art. 2495 c.c.; verifica se il rappresentante possa essere ritenuto personalmente responsabile per i debiti assunti in nome e per conto dell'associazione

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'art. 2495 c.c. non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche (tale norma riguarda soltanto le società di capitali e determina effetti estintivi dalla cancellazione dal registro delle imprese). Di conseguenza le associazioni continuano a rispondere dei loro debiti fino a soddisfazione integrale dei creditori o fino alla prescrizione. Inoltre è stata confermata la responsabilità personale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, in aggiunta alla responsabilità del fondo comune, per bilanciare l'assenza di pubblicità legale con la tutela dei creditori.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    precetto di cui all'art. 2495 del Codice civile, che è riferito soltanto alle società di capitali e che fa scaturire effetti estintivi dalla cancellazione delle società dal registro delle imprese

    la norma non è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche; i suoi effetti estintivi connessi alla cancellazione dal registro valgono solo per le società di capitali

Massime di principio

  • L'art. 2495 c.c. tutela effetti estintivi legati alla cancellazione dal registro esclusivamente per le società di capitali; non estende tale protezione alle associazioni (anche sportive dilettantistiche).
  • Le associazioni sportive dilettantistiche continuano a rispondere per i debiti fino all'integrale soddisfacimento dei creditori o fino alla prescrizione: la cancellazione o lo scioglimento formale non estingue automaticamente le obbligazioni.
  • I soggetti che operano in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta possono essere ritenuti personalmente responsabili, in aggiunta alla responsabilità del fondo comune, per garantire la tutela dei creditori in assenza di un sistema di pubblicità legale del patrimonio dell'ente.
  • In situazioni analoghe i tribunali bilanciano l'assenza di pubblicità patrimoniale dell'ente con le esigenze di tutela dei terzi, il che può portare a una più facile emersione della responsabilità personale degli amministratori o rappresentanti.
  • Per ridurre il rischio di responsabilità personale, chi opera per associazioni dovrebbe curare la trasparenza contabile, la separazione patrimoniale tra patrimonio dell'ente e patrimonio personale, documentare il mandato e valutare la forma giuridica (es. riconoscimento/trasformazione in ente soggetto a pubblicità) per ottenere maggiore certezza nei rapporti con i terzi.

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