Sentenza del 21/10/2019 n. 2988 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 234/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - Avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale - Distribuzione onere della prova ex art. 2697 c. c. - Obbligo di deposito p. v. c. a carico dell'Agenzia delle Entrate - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la distribuzione dell'onere della prova nel processo tributario ai sensi dell'art. 2697 c.c. L'avviso di accertamento richiamava elementi di indagine risultanti da verifiche della Guardia di finanza, contestati dal contribuente. Secondo la massima, spettava all'Agenzia delle Entrate provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria e, per dimostrare la legittimità dell'accertamento, depositare il processo verbale di constatazione (PVC) richiamato nell'atto.
La decisione
La massima afferma che, quando il contribuente contesta elementi derivanti da una verifica fiscale richiamata nell'avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi a richiamare tali risultanze, ma deve produrre in giudizio il relativo processo verbale di constatazione. L'onere della prova resta a carico dell'Agenzia per i fatti costitutivi della pretesa, mentre il contribuente deve provare eventuali fatti estintivi o modificativi. Ne consegue che l'accertamento non adeguatamente documentato mediante il deposito del PVC può essere ritenuto non provato.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La norma viene applicata al processo tributario secondo la regola generale per cui l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, mentre il contribuente deve dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento si fonda su una verifica della Guardia di finanza e il contribuente ne contesta le risultanze, l'amministrazione deve produrre il processo verbale di constatazione richiamato.
- Il semplice rinvio nell'avviso a documenti o verifiche non sostituisce, di regola, la prova del loro contenuto quando tale contenuto è specificamente contestato.
- L'amministrazione finanziaria deve provare i presupposti della maggiore imposta; il contribuente non è tenuto a dimostrare l'inesistenza della pretesa prima che l'ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio.
- Il contribuente deve invece provare i fatti che modificano o estinguono la pretesa, come pagamenti, perdite, deduzioni, esenzioni o altri elementi favorevoli da lui invocati.
- La mancata produzione del PVC non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso in ogni caso, ma può impedire all'amministrazione di dimostrare adeguatamente la fondatezza dell'accertamento, soprattutto se il documento è decisivo e viene contestato.
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