Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34625/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, Dlgs. 152/06) con quattro motivi: 1) vizio di imparzialità del giudice di merito per pregressa istanza di patteggiamento nel fascicolo; 2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità e alla prova del nesso causale tra condotta dell'imputato e rifiuti rinvenuti; 3) errata qualificazione giuridica della condotta (reato permanente vs reato istantaneo) con conseguente rilievo sulla decorrenza della prescrizione; 4) violazione dell'art. 157 c.p. e conseguente maturazione della prescrizione già nel primo grado

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile (richiami normativi inadeguati e mancanza di nullità sostenuta). Gli altri tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la corte di merito ha correttamente valutato il contratto di appalto (obbligo dell'appaltatore alla gestione dei rifiuti), le dichiarazioni delle parti e le prove documentali e tecniche, configurando il fatto come deposito incontrollato di rifiuti di natura permanente. La prescrizione non è maturata nel 2013; il dies a quo è stato individuato almeno al 4/10/2018. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e a rifondere alle parti civili euro 4.550,00 oltre accessori di legge

Norme richiamate

  • art. 256 comma 2 Dlgs. 152/06

    art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06

    La norma è stata applicata nel senso che l'accertamento della fattispecie può configurarsi come reato permanente (deposito incontrollato continuato) quando il rilascio dei rifiuti sia prodromico a successive operazioni di smaltimento o recupero; in tal caso la permanenza della condotta cessa solo con il compimento delle fasi successive

  • art. 135 disp. att.

    Richiamata nel primo motivo per contestare l'imparzialità; la Corte ha ritenuto che il richiamo normativo non dimostri la sussistenza di una nullità o inammissibilità e che la mera conoscenza di atti relativi a un patteggiamento rigettato non invalida l'imparzialità del giudice

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamato nel primo motivo (decisione favorevole al patteggiamento), ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata per la mancanza di conseguenze automatiche sulla imparzialità del giudice dell'impugnazione

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'inammissibilità di alcune doglianze; la Corte ha ritenuto che i motivi invocati non rientrano nelle ipotesi che comportano nullità o declaratoria di inutilizzabilità ai sensi di quella norma

  • art. 157 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente nel quarto motivo in relazione alla prescrizione e alle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché non provata la decorrenza della prescrizione già nel primo giudizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La semplice conoscenza da parte del giudice di atti relativi a un precedente patteggiamento rigettato non determina automaticamente una situazione di incompatibilità o mancanza di imparzialità; l'eccezione deve essere specificamente fondata e prevedere conseguenze giuridiche concrete
  • La qualificazione del reato ambientale come deposito incontrollato può essere di natura permanente quando il rilascio dei rifiuti è strumentale a successive attività di gestione, smaltimento o recupero; in tali casi la prescrizione decorre dall'ultimo evento che mantenga la permanenza (ultimo accesso/atto riferibile alla conservazione dei rifiuti)
  • La valutazione probatoria anche in materia ambientale può legittimamente valorizzare consulenze e dati prodotti dalle parti civili, purché la motivazione dei giudici sia logica e coerente nel collegare le prove all'attività dell'imputato
  • La risoluzione o sospensione del contratto d'appalto non esclude automaticamente l'obbligo di gestione dei rifiuti se l'accordo o la condotta delle parti denotano una continuazione dell'obbligo o la prospettiva di ripresa dei lavori; occorre valutare il contenuto contrattuale e le concrete dichiarazioni e comportamenti delle parti
  • Per contestare la prescrizione bisogna indicare in modo preciso il dies a quo e fornire elementi idonei a dimostrare che la permanenza della condotta si sia effettivamente esaurita in una data anteriore; affermazioni generiche non sono sufficienti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.