Cassazione Penale, Sentenza n. 34625/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, Dlgs. 152/06) con quattro motivi: 1) vizio di imparzialità del giudice di merito per pregressa istanza di patteggiamento nel fascicolo; 2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità e alla prova del nesso causale tra condotta dell'imputato e rifiuti rinvenuti; 3) errata qualificazione giuridica della condotta (reato permanente vs reato istantaneo) con conseguente rilievo sulla decorrenza della prescrizione; 4) violazione dell'art. 157 c.p. e conseguente maturazione della prescrizione già nel primo grado
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile (richiami normativi inadeguati e mancanza di nullità sostenuta). Gli altri tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la corte di merito ha correttamente valutato il contratto di appalto (obbligo dell'appaltatore alla gestione dei rifiuti), le dichiarazioni delle parti e le prove documentali e tecniche, configurando il fatto come deposito incontrollato di rifiuti di natura permanente. La prescrizione non è maturata nel 2013; il dies a quo è stato individuato almeno al 4/10/2018. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e a rifondere alle parti civili euro 4.550,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 256 comma 2 Dlgs. 152/06
art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06
La norma è stata applicata nel senso che l'accertamento della fattispecie può configurarsi come reato permanente (deposito incontrollato continuato) quando il rilascio dei rifiuti sia prodromico a successive operazioni di smaltimento o recupero; in tal caso la permanenza della condotta cessa solo con il compimento delle fasi successive
art. 135 disp. att.
Richiamata nel primo motivo per contestare l'imparzialità; la Corte ha ritenuto che il richiamo normativo non dimostri la sussistenza di una nullità o inammissibilità e che la mera conoscenza di atti relativi a un patteggiamento rigettato non invalida l'imparzialità del giudice
art. 491 cod. proc. pen.
Richiamato nel primo motivo (decisione favorevole al patteggiamento), ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata per la mancanza di conseguenze automatiche sulla imparzialità del giudice dell'impugnazione
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'inammissibilità di alcune doglianze; la Corte ha ritenuto che i motivi invocati non rientrano nelle ipotesi che comportano nullità o declaratoria di inutilizzabilità ai sensi di quella norma
art. 157 cod. pen.
Invocato dal ricorrente nel quarto motivo in relazione alla prescrizione e alle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché non provata la decorrenza della prescrizione già nel primo giudizio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La semplice conoscenza da parte del giudice di atti relativi a un precedente patteggiamento rigettato non determina automaticamente una situazione di incompatibilità o mancanza di imparzialità; l'eccezione deve essere specificamente fondata e prevedere conseguenze giuridiche concrete
- La qualificazione del reato ambientale come deposito incontrollato può essere di natura permanente quando il rilascio dei rifiuti è strumentale a successive attività di gestione, smaltimento o recupero; in tali casi la prescrizione decorre dall'ultimo evento che mantenga la permanenza (ultimo accesso/atto riferibile alla conservazione dei rifiuti)
- La valutazione probatoria anche in materia ambientale può legittimamente valorizzare consulenze e dati prodotti dalle parti civili, purché la motivazione dei giudici sia logica e coerente nel collegare le prove all'attività dell'imputato
- La risoluzione o sospensione del contratto d'appalto non esclude automaticamente l'obbligo di gestione dei rifiuti se l'accordo o la condotta delle parti denotano una continuazione dell'obbligo o la prospettiva di ripresa dei lavori; occorre valutare il contenuto contrattuale e le concrete dichiarazioni e comportamenti delle parti
- Per contestare la prescrizione bisogna indicare in modo preciso il dies a quo e fornire elementi idonei a dimostrare che la permanenza della condotta si sia effettivamente esaurita in una data anteriore; affermazioni generiche non sono sufficienti
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