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Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento al giudicato formatosi sulla sentenza n. 888/2023 reg. prov. coll., n. 292/2022 r.g., del 04.12.2023, resa dall’Intestato Tribunale, nonché per la declaratoria di nullità, per evidente violazione del giudicato della nota "Pratica numero 2021/12402/PDC del 18.04.2024, prot. n. 6491 del 19.04.2024 in partenza", a firma digitale del Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia, geom. Giovanni Locatelli, avente ad oggetto: "Riscontro a nota avente ad oggetto “Paolo, Laura e Anna Michelato / Comune di Castelli Calepio - Diffida per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 888/2023 Reg. Prov. Coll. n. 292/2022 R.G. del T.A.R. per la Lombardia”, pervenuta in data 22.03.2024 prot. comunale n. 4964", trasmessa a mezzo pec presso lo scrivente difensore in pari data, nonché di ogni ulteriore atto eventualmente nelle more emesso in elusione e/o in violazione del giudicato medesimo e comunque per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, tra cui, solo ove occorrere possa e qualora mai interpretata nel senso preteso dal Comune di Castelli Calepio, la nota della Provincia di Bergamo richiamata nel suesposto "riscontro", citata come "nota del giorno 08.04.2024, prot. 23425/2024, assunta al protocollo comunale n. 5705 del 09.04.2024", non conosciuta dai Michelato se non per detto riferimento, nonché di tutti gli atti comunque connessi e/o conseguenti emessi in violazione e/o elusione del giudicato sopra emarginato, anche se non conosciuti alla data di notifica del presente ricorso; ancora, in subordine, per l'annullamento, anche perché illegittimi, degli atti surriferiti medesimi.

Giustizia amministrativa202400428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nota comunale di riscontro ritenuta elusiva o violativa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 888/2023, nonché omessa esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 888/2023, chiedendo di accertare l’omessa esecuzione del giudicato da parte del Comune di Castelli Calepio, sia quanto alla rifusione del contributo unificato di 650 euro sia quanto all’obbligo di rimodulare la previsione pianificatoria relativa all’ambito ARC4, individuando l’esatta morfologia della prescrizione ambientale connessa alla presenza del cosiddetto “Arco Verde”. Hanno inoltre chiesto la declaratoria di nullità della nota comunale del 18 aprile 2024 per violazione o elusione del giudicato e, in via subordinata, l’annullamento degli atti contestati.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha pagato ai ricorrenti la somma di 650 euro relativa al contributo unificato e, mediante le note del 24 giugno 2025 e del 25 novembre 2025, ha rimodulato le aree relative all’attuazione dell’ARC4 sotto il profilo paesaggistico, affrontando la questione oggetto del precedente giudizio e del provvedimento di diniego. Il Comune ha inoltre fornito chiarimenti sui parametri volumetrici per la presentazione di una proposta progettuale, profilo ritenuto estraneo, sebbene connesso, sia al giudizio di merito sia all’ottemperanza. Poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta in corso di giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda e dell’attivazione diligente del Comune, anche su tematiche ulteriori ma connesse.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    ex art. 74 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.

  • art. 34 c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata perché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, adempiendo agli obblighi derivanti dal giudicato e rimuovendo la situazione di inottemperanza dedotta in giudizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’amministrazione deve essere valutato con riferimento agli obblighi concretamente imposti dal giudicato; gli ulteriori chiarimenti o interventi amministrativi su questioni estranee, seppur connesse, non ampliano l’oggetto dell’obbligo di esecuzione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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