Sentenza del 07/08/2023 n. 24058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Urbani Tartufi Srl aveva chiesto il rimborso di Euro 1.752.501,92 versati a titolo di IVA per gli anni 2015-2016 sugli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia aveva respinto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva invece accolto l'appello ritenendo che la disposizione di cui alla l. n. 311/2004, art. 1, comma 109 (che imponeva autofatturazione senza diritto alla detrazione) fosse stata abrogata dalla l. n. 122/2016, art. 29 (con effetto dall'1.1.2017) e, comunque, fosse incompatibile con la Direttiva 2006/112/CE sul diritto alla detrazione dell'IVA. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione sostenendo che la CTR avesse disapplicato illegittimamente la norma interna e fraintendesse il diritto comunitario; la società resisteva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva riconosciuto alla Urbani Tartufi Srl il diritto al rimborso dell'IVA versata. La Corte ha ritenuto che la disposizione nazionale (l. n. 311/2004, art. 1, comma 109), nel modo in cui escludeva il diritto alla detrazione, contraddicesse i principi della Direttiva 2006/112/CE (in particolare il principio di neutralità e il diritto alla detrazione) e non rientrasse nelle deroghe ammesse dal diritto UE; pertanto la norma è stata disapplicata ed è stato riconosciuto il rimborso delle imposte indebitamente riscosse. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 13.000,00 per compenso professionale ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% e accessori).
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2003, n. 311, art. 1, comma 109
"I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettere auto-fattura ... e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'Iva relativi alle auto fatture ..."
La Corte ha ritenuto che la norma, che imponeva autofatturazione senza diritto alla detrazione, fosse incompatibile con la Direttiva IVA e quindi disapplicabile per violazione del diritto dell'Unione.
legge 11 novembre 2016, n. 122, art. 29
Ha abrogato, con effetto dall'1.1.2017, la disciplina dell'autofatturazione e del divieto di detrazione prevista dalla l. n. 311/2004; la modifica è stata motivata anche dall'esigenza di adeguamento alle prescrizioni comunitarie a seguito di procedura di infrazione.
Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)
Riconosce il principio fondamentale del diritto alla detrazione dell'IVA e il principio di neutralità dell'imposta; le disposizioni chiare, precise e incondizionate della Direttiva hanno efficacia diretta e prevalgono sulla normativa nazionale incompatibile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Normativa nazionale sulla fatturazione cui la legge nazionale faceva riferimento per le modalità di autofatturazione; la disposizione nazionale che derogava a questo regime (omettendo generalità del cedente e vietando la detrazione) è stata considerata contraria alla Direttiva.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e ss.; art. 177; art. 395
Art. 167 e ss.: sanciscono il diritto alla detrazione per i soggetti passivi; art. 177 e 395 disciplinano procedure e condizioni per eventuali deroghe/limitazioni che gli Stati membri possono introdurre; la Corte ha ricordato che deroghe non previste o non autorizzate devono essere interpretate restrittivamente e richiedono procedure specifiche (consultazione comitato IVA o autorizzazione del Consiglio).
Massime di principio
- Le disposizioni della Direttiva IVA chiare, precise e incondizionate hanno efficacia diretta e prevalgono sulla normativa nazionale incompatibile: il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contraria.
- Il principio di neutralità dell'IVA garantisce il diritto alla detrazione dell'imposta agli operatori soggetti passivi; misure nazionali che impediscono sistematicamente tale diritto (senza previsione comunitaria) sono incompatibili con il diritto UE.
- Le deroghe al diritto alla detrazione sono ammesse solo nei casi previsti dal diritto unionale (deroghe preesistenti alla Sesta Direttiva o autorizzazioni specifiche/semplificazioni autorizzate) e vanno interpretate restrittivamente.
- Lo Stato membro che ha riscosso imposte in violazione del diritto dell'Unione è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite: il contribuente può ottenere la ripetizione dell'indebito fondandosi sulla normativa comunitaria.
- Nei casi di acquisto da soggetti non passivi IVA (es. raccoglitori occasionali senza partita IVA), un meccanismo nazionale che trasferisce l'obbligo d'imposta al cessionario ma nega la detrazione si configura come mera traslazione del carico fiscale e può essere considerato incompatibile con la Direttiva.
- In situazioni analoghe conviene verificare: (a) se la disposizione nazionale che limita la detrazione è stata adottata nei modi e nei tempi conformi al diritto UE; (b) se la Direttiva prevede una deroga specifica; (c) l'opportunità di richiedere il rimborso fondandosi sulla diretta efficacia della Direttiva e sulla giurisprudenza comunitaria.
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