Ordinanza n. 1297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01303/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, che aveva accolto il ricorso dell’impresa appaltatrice
Esito
Favorevole al resistente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Ostuni ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la possibilità per il Comune di ridurre i corrispettivi dovuti per il servizio di igiene urbana, nonostante una delibera dell’Ager avente a oggetto la validazione dell’aggiornamento biennale del PEF. In sede cautelare il Comune ha contestato la sentenza sostenendo, implicitamente, l’assenza di vincolatività della delibera Ager e la conseguente possibilità di operare le riduzioni dei corrispettivi; il testo non specifica ulteriori motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. A un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la sentenza appellata resistesse ai motivi di appello, non risultando implausibile la tesi secondo cui la delibera Ager di validazione dell’aggiornamento biennale del PEF è vincolante, con conseguente impossibilità per il Comune di ridurre i corrispettivi dovuti per il servizio di igiene urbana. In ogni caso, è stato escluso il periculum in mora: l’eventuale pretesa restitutoria del Comune, ove l’appello fosse accolto, sarebbe garantita dalla polizza fideiussoria stipulata dall’impresa e dalla possibilità di effettuare trattenute in compensazione sulle somme dovute per le prestazioni rese nell’ambito del rapporto contrattuale ancora in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza può essere negata già quando, a un primo sommario esame, la decisione appellata appare sorretta da una tesi giuridica non implausibile e non emerge con sufficiente evidenza la fondatezza dei motivi d’impugnazione.
- Il periculum in mora manca quando l’eventuale pretesa restitutoria della pubblica amministrazione, subordinata all’esito favorevole dell’appello, risulta adeguatamente garantita da una polizza fideiussoria e dalla possibilità di operare trattenute in compensazione su somme dovute nell’ambito di un rapporto contrattuale ancora in corso.
- La validazione dell’aggiornamento biennale del PEF da parte dell’autorità competente può assumere carattere vincolante, precludendo al Comune l’autonoma riduzione dei corrispettivi dovuti per il servizio di igiene urbana; la questione, nel caso deciso, è stata valutata soltanto in via sommaria cautelare.
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