Cassazione Penale, Sentenza n. 683/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa, illogica e contradditoria motivazione riguardo al sequestro della somma di 2.515,00 euro. Il decreto di sequestro si limitava a segnalare che il denaro era "bene soggetto a confisca" e riportava l'imputazione con riferimento agli artt. 318 e 320 c.p., senza dettagliare le ragioni che giustificassero il vincolo. Il ricorrente contestava che il Tribunale del riesame avesse svolto un ruolo di supplenza, individuando autonomamente la finalità del sequestro senza una motivazione adeguata nell'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Pur rilevando l'assenza di motivazione del decreto originario quanto al sequestro del denaro, ha ritenuto che il mantenimento del vincolo fosse giustificato alla luce degli elementi indiziari acquisiti: dichiarazioni concordanti di due clienti che affermavano di aver versato denaro all'indagato in cambio della garanzia del superamento dell'esame di guida e le modalità di occultamento della somma (nascosta nei calzini). La somma è stata qualificata come prezzo della corruzione e, in virtù dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è restituibile. La Corte ha inoltre osservato che l'omessa esplicita indicazione di annullamento e reintegrazione del provvedimento originario nel testo del riesame non inficia il risultato finale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Richiamato quale riferimento all'ipotesi di corruzione per l'esercizio delle funzioni; nella sentenza l'imputazione è indicata con riferimento a questa norma ma senza individuare nello stato del procedimento il pubblico agente destinatario della proposta corruttiva
art. 320 cod. pen.
Richiamato nel decreto di imputazione insieme all'art. 318; la decisione non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma, si limita a constatare che le contestazioni penali erano state prospettate con tali riferimenti
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per giustificare il mantenimento del sequestro: la somma qualificata quale prezzo della corruzione è insuscettibile di restituzione e legittima il vincolo anche se il decreto originario mancava di motivazione, purché sussistano elementi indiziari sufficienti a giustificare tale qualificazione
Massime di principio
- Un provvedimento di sequestro originario carente di motivazione può essere comunque mantenuto da un giudice di riesame o da giudici superiori se sussistono autonomi e sufficienti elementi indiziari che giustifichino la qualificazione del bene come prezzo o profitto di reato.
- In caso di denaro sequestrato come presunto prezzo di corruzione, rilevano particolarmente le dichiarazioni di terzi (es. presunti paganti), il contesto fattuale e le modalità di occultamento; tali elementi possono supplire a carenze formali del decreto iniziale.
- Le censure sulla motivazione del provvedimento cautelare reale sono limitate in sede di ricorso in Cassazione: non tutti i vizi possono essere valorizzati per ottenere l'annullamento quando il giudice di merito svolge una valutazione di adeguatezza degli indizi.
- Se il sequestro riguarda somme ritenute prezzo del reato ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., la restituzione è esclusa, pertanto la difesa dovrà puntare a contestare specificamente la sussistenza degli indizi che collegano il denaro al reato o a dimostrare innocenza/estraneità rispetto al contesto dell'occultamento.
- In termini procedurali, il giudice che rileva un vizio nel provvedimento originario dovrebbe idealmente esplicitare il percorso formale (es. annullamento e nuovo provvedimento), ma la mancata enunciazione formale non invalida la misura se il risultato finale è pienamente giustificato da elementi di fatto e di diritto.
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