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Sentenza

Sentenza n. 3564/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- del 09.09.2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato (prot. n. -OMISSIS-) con contestuale determina di rigetto della richiesta di concessione di permesso di lavoro per attesa occupazione. - di tutti gli atti illegittimi presupposti e/o presupponenti quelli impugnati, consequenziali o comunque connessi, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202504306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, un visto per lavoro ed era entrato regolarmente in Italia. Il rapporto non era stato perfezionato perché il datore di lavoro era divenuto irreperibile e, successivamente, la società era stata sottoposta a liquidazione giudiziale senza autorizzazione all'esercizio provvisorio. Il ricorrente deduceva, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 22, comma 11, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, dell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, delle circolari ministeriali in materia di indisponibilità del datore di lavoro e lavoro emerso, nonché dei principi di parità di trattamento, giusto procedimento, correttezza, buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza, buona fede e leale collaborazione. Contestava l'automatica revoca del nulla osta e il diniego del permesso per attesa occupazione, sostenendo che la mancata stipula del contratto di soggiorno dipendeva da una causa di forza maggiore a lui non imputabile e che la posizione del lavoratore entrato regolarmente in Italia non poteva essere assimilata a quella di chi avesse volontariamente omesso di perfezionare il rapporto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto documentalmente provato che il ricorrente fosse entrato regolarmente in Italia sulla base di un valido nulla osta e del correlato visto e che il mancato perfezionamento del rapporto fosse dipeso esclusivamente dalla liquidazione giudiziale della società, senza autorizzazione all'esercizio provvisorio, oltre che dall'irreperibilità del legale rappresentante: circostanze estranee alla sfera di controllo e alla volontà del lavoratore, integranti una causa di forza maggiore. L'amministrazione non poteva quindi revocare automaticamente il nulla osta e respingere la richiesta di permesso per attesa occupazione limitandosi a rilevare la mancata stipula del contratto di soggiorno. Il provvedimento non aveva adeguatamente considerato la vicenda sopravvenuta ed era viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. L'amministrazione dovrà rideterminarsi, valutando la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione, previa verifica dei presupposti originari per il rilascio del nulla osta, compresa l'adeguatezza reddituale originaria del datore di lavoro, e dell'assenza di ulteriori motivi ostativi. Il giudice ha precisato che l'annullamento non comporta il diritto automatico al rilascio del permesso, se il segmento procedimentale presupposto risulta viziato. Le spese sono state compensate. È stato confermato il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompletezza non sanata della documentazione.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato e la procedura di ingresso del lavoratore straniero; il giudice ne considera il segmento procedimentale presupposto rispetto al rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    quale conditio per il rilascio di un simile permesso, la preesistente titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato

    La disposizione è stata richiamata dall'amministrazione per sostenere che il permesso per attesa occupazione presupponga la perdita di un lavoro già iniziato; il TAR, tuttavia, ha ritenuto illegittimo il rigetto automatico senza valutare la causa di forza maggiore e la posizione incolpevole del lavoratore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni violate; il testo della sentenza non esplicita una distinta applicazione della norma.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è stato ritenuto viziato anche sotto il profilo motivazionale, per non avere considerato la sopravvenuta liquidazione giudiziale e l'assenza di imputabilità al lavoratore.

  • D.P.C.M. 21 dicembre 2021

    Costituisce la disciplina dei flussi nell'ambito della quale era stato rilasciato il nulla osta al ricorrente.

  • circolare Ministero dell'Interno 20 agosto 2007

    Prevede, secondo la prospettazione accolta dal giudice nel quadro della fattispecie, la possibilità di considerare il permesso per attesa occupazione in caso di indisponibilità del datore di lavoro; il TAR precisa comunque che la tutela discende anche dai principi applicabili alla causa di forza maggiore, a prescindere dall'applicabilità della circolare.

  • circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro 24 luglio 2020

    Richiamata per analogia dal ricorrente con riferimento alla procedura di emersione del lavoro irregolare; non costituisce il solo fondamento della decisione.

  • art. 15 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non esplicita una distinta ratio decidendi fondata sulla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando un lavoratore straniero entra regolarmente nel territorio nazionale sulla base di un valido nulla osta e del correlato visto, la mancata stipula del contratto di soggiorno non può determinare automaticamente la revoca del nulla osta e il diniego del permesso per attesa occupazione se il mancato perfezionamento del rapporto dipende da eventi oggettivi, sopravvenuti e non imputabili al lavoratore.
  • La liquidazione giudiziale della società promittente datrice di lavoro, in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio, unitamente all'irreperibilità del legale rappresentante, può integrare una causa di forza maggiore che rende oggettivamente impossibile perfezionare l'assunzione e impone all'amministrazione una valutazione individualizzata della posizione dello straniero.
  • L'amministrazione, prima di revocare il nulla osta e negare il permesso per attesa occupazione, deve svolgere un'istruttoria e fornire una motivazione che considerino le circostanze sopravvenute, la loro non imputabilità al lavoratore e il legittimo affidamento derivante dall'ingresso regolare autorizzato dallo Stato.
  • L'annullamento del diniego impone la riedizione del potere ma non attribuisce automaticamente il diritto al permesso per attesa occupazione: l'amministrazione deve verificare i presupposti originari del nulla osta, inclusa l'adeguatezza reddituale del datore di lavoro, nonché l'assenza di ulteriori motivi ostativi.
  • Non è legittimo assimilare automaticamente la posizione del lavoratore entrato regolarmente in Italia e rimasto privo del rapporto per causa di forza maggiore a quella del lavoratore che abbia semplicemente perso un'occupazione o non abbia perfezionato volontariamente il rapporto; la decisione deve rispettare proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento incolpevole.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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