Sentenza n. 1380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego di regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico e contro il successivo rigetto dell’istanza di riesame finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva impugnato il diniego dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro domestico presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Il diniego era stato motivato dalla carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, richiesto dall’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020, e dall’inferiorità della retribuzione rispetto all’assegno sociale. Era stato inoltre respinto il riesame diretto a ottenere un permesso per attesa occupazione, ritenendo insussistenti ab origine i requisiti e non instaurato il rapporto di lavoro. L’appellante ha censurato la sentenza del TAR deducendo, tra l’altro, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi nei suoi confronti e il mancato esame della possibilità di computare anche il reddito della figlia del datore di lavoro, appartenente al medesimo nucleo familiare. Ha sostenuto di aver fornito, mediante il certificato di stato di famiglia, un principio di prova della presenza della figlia nel nucleo e di non poter accedere alle banche dati fiscali e previdenziali necessarie per comprovare il relativo reddito. Ha inoltre documentato, tramite i bollettini contributivi, l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e la sua cessazione per causa non imputabile al lavoratore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il giudice ha ritenuto superata, per effetto del procedimento di riesame nel quale il lavoratore aveva potuto esercitare le proprie difese e produrre documenti, la questione relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Ha tuttavia ravvisato un persistente vizio istruttorio nel provvedimento conclusivo, poiché l’Amministrazione non aveva svolto gli approfondimenti necessari, nonostante le sollecitazioni dell’interessato, per verificare se il reddito della figlia del datore di lavoro potesse integrare quello insufficiente del medesimo. La mancata prova piena del requisito reddituale non era imputabile al lavoratore: il certificato di stato di famiglia costituiva almeno un principio di prova, mentre l’Amministrazione disponeva dell’accesso alle banche dati fiscali e previdenziali. Il Collegio ha inoltre ritenuto provata l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro mediante i versamenti contributivi. La mancata impugnazione dell’ulteriore motivazione originaria relativa alla retribuzione inferiore all’assegno sociale non impediva l’accoglimento, poiché il provvedimento di riesame aveva sostituito integralmente quello originario, sia sul piano motivazionale sia su quello dispositivo, senza riproporre tale profilo. L’annullamento è stato disposto affinché l’Amministrazione rieserciti il potere e valuti, ove sussistenti i presupposti, il rilascio del permesso per attesa occupazione. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 2.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro, sulla cui base era stata presentata l’istanza dell’interessato.
art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020
€ 27.000,00 nel caso di nucleo familiare composto da più persone
Prevede il requisito reddituale del datore di lavoro rilevante per la regolarizzazione; il giudice ha ritenuto necessario verificare se il reddito della figlia appartenente al nucleo familiare potesse concorrere a integrare quello del datore.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Prevede la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la relativa omissione è stata ritenuta superata dal successivo procedimento di riesame, nel quale il lavoratore ha potuto esercitare le proprie prerogative difensive.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti, in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel procedimento di regolarizzazione del lavoro irregolare, quando l’interessato fornisce un principio di prova circa l’appartenenza di un familiare al nucleo del datore di lavoro e rappresenta l’idoneità del relativo reddito a integrare il requisito minimo, l’Amministrazione deve svolgere gli accertamenti necessari presso le banche dati fiscali e previdenziali nella propria disponibilità; non può limitarsi a rilevare l’assenza di una prova piena che il privato non è in condizione di acquisire autonomamente.
- La lacuna probatoria relativa a dati fiscali o previdenziali detenuti dall’Amministrazione non può essere imputata al privato quando questi abbia fornito un principio di prova e abbia specificamente sollecitato l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.
- La documentazione dei versamenti contributivi può dimostrare l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, ai fini della valutazione della domanda di regolarizzazione e dell’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Quando un procedimento di riesame sostituisce integralmente il provvedimento originario, sia nella motivazione sia nel dispositivo, i profili motivazionali non riprodotti nel nuovo atto non impediscono l’impugnazione del provvedimento di riesame né ostano all’accoglimento della domanda per i vizi propri di quest’ultimo.
- Lo svolgimento di un procedimento di riesame nel quale l’interessato abbia potuto presentare documenti e deduzioni può superare il vizio derivante dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma non sana l’autonomo difetto istruttorio del provvedimento conclusivo se l’Amministrazione omette gli accertamenti necessari sulle circostanze specificamente dedotte.
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