Sentenza n. 2830/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- – U.T.G. – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza/diffida del 17.02.2026, avente ad oggetto la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e la trasmissione del modello di richiesta del permesso di soggiorno alla Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione, relativamente al nulla osta al lavoro subordinato prot. P-MI/L/Q/2024/104520 del 20.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura sul procedimento conseguente al nulla osta al lavoro subordinato, relativo alla convocazione per il contratto di soggiorno e alla trasmissione della richiesta di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in relazione al nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 20 maggio 2024 in favore della società datrice di lavoro e alla successiva comunicazione obbligatoria di assunzione del 19 dicembre 2025, ha diffidato la Prefettura il 17 febbraio 2026 a convocarlo per la stipula del contratto di soggiorno e a trasmettere alla Questura il modello per la richiesta del permesso di soggiorno. In alternativa, ha chiesto l'adozione di un provvedimento espresso e motivato sulla propria posizione. Deduce la formazione di un silenzio-inadempimento, poiché, decorso il termine per provvedere, l'Amministrazione non ha adottato alcun atto né comunicato le ragioni del ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura sulla diffida del 17 febbraio 2026. Ha ordinato all'Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento amministrativo relativo al nulla osta al lavoro subordinato del 20 maggio 2024. La sentenza non attribuisce direttamente il permesso di soggiorno né impone un esito predeterminato del procedimento, ma impone la conclusione dello stesso mediante un provvedimento espresso. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre agli oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 9-bis d.lgs. 181/2000
Richiamato quale base normativa della comunicazione obbligatoria di assunzione effettuata dalla società datrice di lavoro.
art. 6 d.lgs. 297/2002
Richiamato insieme all'art. 9-bis d.lgs. 181/2000 quale base normativa della comunicazione obbligatoria di assunzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non conclude entro il termine il procedimento attivato da un'istanza o da una diffida, senza adottare un provvedimento né rappresentare le ragioni del ritardo, sussiste un silenzio-inadempimento illegittimo.
- In presenza di silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale dell'istanza e senza predeterminarne il contenuto.
- La tutela contro il silenzio può essere accordata in relazione al procedimento amministrativo conseguente a un nulla osta al lavoro subordinato, quando l'amministrazione ometta di provvedere sulla convocazione per il contratto di soggiorno e sugli adempimenti necessari alla richiesta del permesso di soggiorno.
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