Cassazione Civile, Ordinanza n. 30213/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 emesso dal Comune e impugnato dalla contribuente, che aveva visto respingere il ricorso in primo grado e l'appello in CTR. La CTR aveva ritenuto, per una particella, non specificamente contestata la notificazione della variazione d'ufficio catastale e, per le altre, che la variazione di attribuzione catastale fosse scaturita da DOCFA trasmesso dal CTU nominato nell'ambito di una procedura esecutiva nella quale la contribuente era stata parte, sicché avrebbe potuto svolgere rilievi e osservazioni. In Cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che nelle more era intervenuto giudicato esterno tra le stesse parti, relativo alla medesima obbligazione tributaria, formatosi su altra sentenza della CTP di Napoli concernente annualità collegata, e quindi rilevabile d'ufficio; (2) violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000, assumendo che la nuova rendita catastale non poteva produrre effetti prima della notificazione, anche perché il nuovo accatastamento era stato presentato dal CTU in una procedura espropriativa alla quale la contribuente non aveva partecipato, essendo la procedura sospesa nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che il giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata fosse deducibile e rilevabile d'ufficio anche in cassazione, purché documentato, e ha riconosciuto che la precedente sentenza della CTP di Napoli aveva già escluso l'efficacia della variazione catastale in assenza di prova della notificazione al contribuente. Poiché tale giudicato riguardava il requisito giustificativo della pretesa tributaria, esso ha spiegato effetti paralizzanti anche nel presente giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate per l'alternarsi delle decisioni, mentre il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale, una volta formatosi, vincola anche nel giudizio successivo tra le stesse parti quando riguarda il medesimo rapporto sostanziale o un elemento decisivo della pretesa
art. 324 c.p.c.
richiamato per il concetto di cosa giudicata formale, in collegamento con l'efficacia del giudicato esterno
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente a sostegno della necessità di considerare il giudicato esterno nel decidere la domanda
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione
art. 74, comma 1, L. 342/2000
la variazione catastale non produce effetti nei confronti del contribuente se non risulta la sua notificazione, secondo quanto prospettato e richiamato anche dalla Corte
art. 378 c.p.c.
richiamato per la produzione in memoria della sentenza passata in giudicato
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato in tema di acquisizione documentale e rilievo officioso del giudicato esterno
art. 15% per spese generali
criterio di liquidazione accessoria delle spese di lite in dispositivo
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata può essere dedotto in cassazione e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché la relativa sentenza sia prodotta con attestazione del passaggio in giudicato.
- Il giudicato esterno, quando investe un elemento decisivo della pretesa tributaria tra le stesse parti, prevale nel giudizio successivo e impedisce una decisione contrastante sul medesimo punto.
- In materia di tributi fondati su variazioni catastali, la modifica della rendita non produce effetti nei confronti del contribuente in assenza della prova della sua notificazione, con conseguente caducazione della pretesa impositiva che su di essa si fondi.
- Quando il giudicato esterno definisce integralmente il presupposto della pretesa, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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