Cassazione Civile, Ordinanza n. 05933/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a un libero professionista per imposte IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato e conseguente mancato pagamento di una rata del debito tributario già rateizzato. Il contribuente ha impugnato la cartella limitatamente a un ruolo, deducendo innanzitutto la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di far valere la pretesa tributaria. La CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR ha riformato la decisione e ha ritenuto valida la cartella. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della legge n. 197 del 2022. La documentazione prodotta non ha consentito di verificare il perfezionamento della procedura agevolata.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. Ha preso atto della rinuncia, ha rilevato che la documentazione non consentiva di accertare il perfezionamento della definizione agevolata, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, richiamando l'orientamento secondo cui, in casi analoghi di definizione agevolata delle controversie tributarie, la condanna alle spese sarebbe incompatibile con la ratio della disciplina agevolativa. Ha escluso infine l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è derivata la cartella di pagamento
art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA
art. 1 della legge n. 197 del 2022
richiamato quale fondamento della richiesta di definizione agevolata della controversia
art. 391, comma 2, c.p.c.
non applicato, perché la rinuncia al ricorso in un contesto di definizione agevolata esclude la regola generale sulla condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto inapplicabile quando il giudizio si estingue per rinuncia e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 6, comma 2, D.L. n. 193 del 2016
richiamato nel precedente giurisprudenziale utilizzato come criterio interpretativo in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie
L. n. 225 del 2016
richiamata come legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016 nel precedente giurisprudenziale citato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso in cassazione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio e non può esaminare il merito dei motivi di impugnazione.
- In presenza di una rinuncia al ricorso collegata a una procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, la compensazione delle spese è coerente con la ratio della disciplina agevolativa, poiché una condanna alle spese introdurrebbe oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato presuppone una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.
- Le norme che prevedono effetti sanzionatori o eccezionali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
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