Sentenza n. 8583/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensione cautelare degli effetti del dispositivo Prot. N. 00851/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 53 del 26 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 6/A del 8 luglio 2021 e la decisione Co.Vi.So.C. dell'1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D, punti 14 e 15, nonché di tutte le norme federali nella parte non in cui non è prevista una disciplina specifica e/o transitoria per regolamentare a livello sportivo gli avvisi di accertamento tributario e le cartelle esattoriali, riguardanti periodi di imposta in cui la società militava nel campionato dilettantistico di Serie D, con riferimento a quei clubs che, dopo aver militato per il primo anno in Serie C ed aver ottenuto il diritto alla permanenza nella stessa categoria, si trovino a dover richiedere la licenza nazionale per la stagione successiva per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società S.S. Città di Campobasso s.r.l. nonché dei danni non patrimoniali che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente al Campionato Lega Pro stagione sportiva 2022/2023, nonché, quanto ai motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente, del comunicato stampa numero 392/2022 emesso dal Gabinetto Sindacale del Comune di Campobasso pubblicato in data 30.08.2022 compreso il provvedimento citato nel comunicato stampa ma non conosciuto, con cui la FIGC ha comunicato di non voler avviare la procedura prevista dall’art. 52 comma 10 NOIF, del Comunicato Ufficiale della FIGC numero 34/A del 26 agosto 2022 - svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA’ DI CAMPOBASSO S.R.L. – nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l’attività sportiva prevista dall’oggetto sociale; e per l’accertamento del titolo/diritto, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione al campionato di Serie C 2022/2023, fondato sull'irregolarità del versamento di debiti IVA, nonché gli atti successivi relativi alla mancata ammissione al campionato di Serie D, allo svincolo d'autorità dei tesserati e alla mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 52, comma 10, NOIF
Esito
Favorevole al resistente (federazione sportiva)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e gli atti della FIGC e della Co.Vi.So.C. che avevano determinato la mancata ammissione al campionato di Serie C 2022/2023, deducendo travisamento dei fatti, eccesso di potere, difetto e apparenza della motivazione, omessa pronuncia e violazione della disciplina tributaria e federale sulle comunicazioni di irregolarità IVA. La società sosteneva che gli avvisi bonari relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 fossero stati regolarizzati mediante un piano di rateizzazione accettato dall'Agenzia delle Entrate e che il Manuale delle Licenze Nazionali imponesse, per tali periodi, soltanto il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022, non l'integrale pagamento del debito. Deduceva inoltre l'illegittimità del Manuale delle Licenze Nazionali nella parte in cui non prevedeva una disciplina transitoria per le società che avessero ricevuto gli avvisi prima della sua pubblicazione. Con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti contestava altresì l'art. 52, comma 10, e l'art. 110 NOIF, lamentando l'impossibilità di concorrere per l'ammissione al campionato di Serie D, la perdita del titolo sportivo e lo svincolo dei calciatori. Deduceva infine la violazione dell'art. 41 Cost. e chiedeva l'accertamento del diritto di partecipare al campionato di Serie D e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale ritenendo legittimo il diniego di ammissione alla Serie C. Ha affermato che le prescrizioni del Manuale delle Licenze Nazionali hanno carattere rigorosamente formale, anche quanto alle scadenze, per garantire certezza, par condicio e ordinato avvio dei campionati. In base alla disciplina tributaria, la rateizzazione delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità IVA si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine di legge; non è sufficiente un pagamento successivo né l'assenza di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso concreto la società non aveva versato tempestivamente la prima rata per nessuno degli avvisi e l'Agenzia delle Entrate si era limitata a dare atto dei versamenti effettuati, senza aderire ad alcun piano rateale. Pertanto, alle date rilevanti non esisteva giuridicamente alcun piano di rateizzazione e non potevano esistere rate scadute da pagare ai sensi del Manuale. La società avrebbe comunque potuto regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento integrale del debito entro il termine federale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per mancato previo esaurimento dei gradi interni della giustizia sportiva, in violazione dell'art. 3, comma 1, del d.l. 220/2003. Il TAR ha inoltre rilevato che la domanda di accertamento del diritto a partecipare alla Serie D sarebbe comunque improcedibile, perché il campionato era concluso, la società era decaduta dall'affiliazione FIGC ed era stata cancellata dal Registro delle imprese. La domanda risarcitoria è stata rigettata, non risultando illegittimi gli atti impugnati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Disciplina i controlli formali sulle dichiarazioni IVA dai quali erano scaturite le comunicazioni di irregolarità rilevanti per l'ammissione ai campionati.
art. 60, comma 6, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel sistema tributario applicabile alle comunicazioni di irregolarità IVA e alle modalità di regolarizzazione del debito.
art. 2 d.lgs. 462/1997
Richiamato con riferimento agli effetti delle comunicazioni di irregolarità e al pagamento delle somme dovute.
art. 3-bis d.lgs. 462/1997
La rateizzazione del debito derivante dall'avviso bonario si perfeziona mediante il versamento della prima rata entro il termine di legge; il pagamento tardivo non dimostra l'esistenza di un piano rateale perfezionato.
art. 15-ter d.P.R. 602/1973
In caso di mancato pagamento della prima rata o di altra rata nei termini, comporta la decadenza dalla rateizzazione secondo quanto richiamato dal giudice.
art. 3, comma 1, d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003
Impone il previo esaurimento dei gradi interni della giustizia sportiva quale condizione per l'accesso alla giustizia statale nelle controversie sportive soggette a tale meccanismo.
art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative all'ammissione e all'esclusione dalle competizioni professionistiche.
art. 52, comma 10, NOIF
La sua applicazione era contestata in relazione alla mancata attivazione della procedura per l'eventuale partecipazione al campionato dilettantistico; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per mancato previo esaurimento della giustizia sportiva.
art. 110 NOIF
Contestato in relazione allo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati; anche tali censure sono state dichiarate inammissibili per violazione della pregiudiziale sportiva.
Titolo I, Capo I, lett. D, punti 14 e 15, Manuale delle Licenze Nazionali 2022/2023
«assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d'imposta 2017 e 2018, al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, nonché al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2020 e al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2021, il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022»
La previsione deve essere letta alla luce della disciplina tributaria: il riferimento alle rate scadute presuppone l'esistenza di una rateizzazione validamente perfezionata, che richiede il pagamento tempestivo della prima rata.
Massime di principio
- Nelle procedure di ammissione ai campionati professionistici, le prescrizioni del Manuale delle Licenze Nazionali relative agli adempimenti fiscali e alle scadenze hanno carattere rigorosamente formale, poiché sono funzionali alla certezza, alla par condicio tra i concorrenti e all'ordinato avvio delle competizioni.
- La rateizzazione del debito risultante da una comunicazione di irregolarità IVA, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 462/1997, si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine previsto dalla legge; il pagamento spontaneo e tardivo di somme parziali non determina, da solo, l'esistenza di un piano di rateizzazione.
- Il semplice riscontro dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati non equivale all'adesione o all'approvazione di un piano rateale quando la rateizzazione non si è perfezionata secondo le modalità previste dalla disciplina tributaria.
- Il riferimento, nelle regole federali di ammissione, alle rate scadute presuppone l'esistenza di una rateizzazione validamente costituita; in mancanza di tale presupposto, il pagamento parziale effettuato oltre i termini non soddisfa l'adempimento richiesto per il rilascio della licenza.
- Nelle controversie sportive devolute alla giurisdizione amministrativa, il previo esaurimento dei gradi interni della giustizia sportiva costituisce condizione per l'accesso alla giustizia statale; le censure rivolte direttamente agli atti federali sono inammissibili se tale percorso non è stato completato.
- La domanda di accertamento del diritto a partecipare a una competizione sportiva diviene improcedibile quando la competizione si è definitivamente conclusa senza la partecipazione dell'interessato e, nel frattempo, sono intervenuti fatti incompatibili con la prosecuzione dell'attività sportiva, quali la perdita dell'affiliazione e la cancellazione dal Registro delle imprese.
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