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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16055/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da un'opposizione a precetto proposta da due soggetti contro un'altra parte privata, rigettata dal Tribunale. I medesimi hanno poi proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello per aspecificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, ma la Corte ha rilevato che l'atto era redatto in modo confuso e incomprensibile: mancava l'esposizione dei fatti di causa, mancava una chiara illustrazione della decisione impugnata, non erano trascritti o riassunti i contenuti dell'atto d'appello e risultavano omesse circostanze rilevanti, con inserimento di elementi irrilevanti. La parte resistente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma imposti dall'art. 366 c.p.c., in particolare per la mancanza dell'esposizione dei fatti di causa, della chiara indicazione della sentenza impugnata e della trascrizione/riassunto dell'atto d'appello. Ha inoltre ritenuto che la proposizione di un ricorso così strutturato integrasse un abuso dello strumento processuale e ha condannato i ricorrenti in solido, oltre che alle spese del giudizio di legittimità, anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata equitativamente in euro 3.600, oltre interessi. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per aspecificità resa dalla corte territoriale.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    La mancanza dell'esposizione dei fatti salienti del giudizio comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve trascrivere o riassumere gli atti processuali rilevanti, qui l'atto d'appello dichiarato inammissibile.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e abusivo giustifica la condanna d'ufficio al pagamento di una somma equitativa per colpa grave.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per affermare che la parte risponde del comportamento del difensore nell'esercizio dell'attività professionale.

  • art. 1226 c.c.

    Usato come base per la liquidazione equitativa della somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una chiara esposizione dei fatti di causa, della decisione impugnata e delle censure mosse, poiché tali elementi sono requisiti essenziali dell'atto.
  • Quando il ricorso impugna una decisione che ha dichiarato inammissibile l'appello, il ricorrente deve riprodurre o riassumere specificamente il contenuto dell'atto d'appello, altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
  • La redazione confusa, incoerente e prolissa del ricorso può integrare inammissibilità per difetto dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti dal codice di rito.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, specie se contrario alle elementari regole di forma e contenuto, può essere qualificata come abuso dello strumento processuale e fondare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave.
  • Ai fini della condanna aggravata, la Corte può liquidare equitativamente la somma dovuta prendendo a parametro le spese del grado di giudizio e applicando l'art. 1226 c.c.
  • Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, in presenza dei presupposti, può essere disposto anche l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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