Cassazione Civile, Ordinanza n. 16055/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione a precetto proposta da due soggetti contro un'altra parte privata, rigettata dal Tribunale. I medesimi hanno poi proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello per aspecificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, ma la Corte ha rilevato che l'atto era redatto in modo confuso e incomprensibile: mancava l'esposizione dei fatti di causa, mancava una chiara illustrazione della decisione impugnata, non erano trascritti o riassunti i contenuti dell'atto d'appello e risultavano omesse circostanze rilevanti, con inserimento di elementi irrilevanti. La parte resistente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma imposti dall'art. 366 c.p.c., in particolare per la mancanza dell'esposizione dei fatti di causa, della chiara indicazione della sentenza impugnata e della trascrizione/riassunto dell'atto d'appello. Ha inoltre ritenuto che la proposizione di un ricorso così strutturato integrasse un abuso dello strumento processuale e ha condannato i ricorrenti in solido, oltre che alle spese del giudizio di legittimità, anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata equitativamente in euro 3.600, oltre interessi. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato come parametro della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per aspecificità resa dalla corte territoriale.
art. 366 n. 3 c.p.c.
La mancanza dell'esposizione dei fatti salienti del giudizio comporta inammissibilità del ricorso.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve trascrivere o riassumere gli atti processuali rilevanti, qui l'atto d'appello dichiarato inammissibile.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e abusivo giustifica la condanna d'ufficio al pagamento di una somma equitativa per colpa grave.
art. 2049 c.c.
Richiamato per affermare che la parte risponde del comportamento del difensore nell'esercizio dell'attività professionale.
art. 1226 c.c.
Usato come base per la liquidazione equitativa della somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una chiara esposizione dei fatti di causa, della decisione impugnata e delle censure mosse, poiché tali elementi sono requisiti essenziali dell'atto.
- Quando il ricorso impugna una decisione che ha dichiarato inammissibile l'appello, il ricorrente deve riprodurre o riassumere specificamente il contenuto dell'atto d'appello, altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
- La redazione confusa, incoerente e prolissa del ricorso può integrare inammissibilità per difetto dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti dal codice di rito.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, specie se contrario alle elementari regole di forma e contenuto, può essere qualificata come abuso dello strumento processuale e fondare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave.
- Ai fini della condanna aggravata, la Corte può liquidare equitativamente la somma dovuta prendendo a parametro le spese del grado di giudizio e applicando l'art. 1226 c.c.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, in presenza dei presupposti, può essere disposto anche l'ulteriore contributo unificato.
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