Cassazione Civile, Ordinanza n. 06355/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IMU relativa all’anno 2013, con sanzioni per omessa dichiarazione, emesso nei confronti di una società per terreni edificabili posseduti nel territorio comunale. La società ha contestato il valore venale attribuito alle aree edificabili dall’ente impositore, pari a euro 79,61 al mq, valore derivato da una stima tecnica comunale e confermato in delibere successive fino al 2013. In appello la CTR ha respinto le doglianze ritenendo più attendibile il valore presuntivo fissato dal Comune rispetto alla diversa stima di parte, qualificata come mera valutazione alternativa e astratta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e violazione delle norme sul contenuto motivazionale della sentenza, sostenendo che la CTR non aveva risposto specificamente a tutti i motivi di appello, inclusi quelli sulle sanzioni; 2) violazione della disciplina del valore delle aree fabbricabili, lamentando che la base imponibile fosse stata determinata solo sulla base della delibera comunale anziché sul valore venale in comune commercio; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla non punibilità ex art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, assumendo che l’omessa dichiarazione non avesse arrecato pregiudizio al Comune anche perché era stato comunque versato un importo in autoliquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR, pur non esemplare, era comunque comprensibile e non apparente, perché esponeva le ragioni del convincimento: la maggiore attendibilità del valore comunale rispetto alla stima di parte e la debenza delle sanzioni per l’omessa dichiarazione IMU reiterata nel tempo. Quanto al valore imponibile delle aree edificabili, la Corte ha ribadito che la delibera comunale che fissa valori parametrici per zone omogenee è una fonte di presunzioni semplici e non ha valore imperativo: può essere superata da prova contraria, ma spetta al giudice di merito valutare se gli elementi offerti siano idonei a contraddirla. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente reputato inattendibile la perizia di parte, perché astratta e priva di parametri comparativi specifici. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dell’argomento sulla mancata impugnazione preventiva delle delibere comunali, ricordando che il giudice tributario può disapplicare gli atti generali illegittimi incidenter tantum. Infine, sul terzo motivo, ha osservato che, in presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è soggetta a un onere rafforzato di allegazione non assolto; in ogni caso, l’omissione dichiarativa contestata era originaria e reiterata, sicché non si trattava di una mera variazione non dichiarata, ma di una violazione sostanziale idonea a giustificare le sanzioni.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È richiamato per dedurre la violazione di legge in tema di determinazione della base imponibile delle aree edificabili; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
È richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude l’ammissibilità e comunque la fondatezza.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È evocato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione sufficiente.
art. 132, secondo comma, nn. 2 e 4, c.p.c.
È richiamato come norma sul contenuto della sentenza; la Corte esclude che la decisione sia nulla per carenza motivazionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È indicato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte ritiene che il decisum non sia criptico o acritico.
art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992
È menzionato nel primo motivo quale norma processuale rilevante nel giudizio tributario; non emerge un’autonoma statuizione interpretativa su di essa.
art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992
Stabilisce che per le aree fabbricabili il valore imponibile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenendo conto dei criteri legali indicati; il giudice può rideterminare il valore se vi è prova idonea in senso contrario.
art. 59, d.lgs. n. 446 del 1997
La delibera comunale che determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee è fonte di presunzioni semplici e non impedisce la rideterminazione dell’imposta sulla base di elementi specifici contrari.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano
Il giudice tributario può disapplicare incidenter tantum gli atti generali illegittimi rilevanti per la decisione, senza necessità di una preventiva impugnazione autonoma.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è ammissibile solo con specifica indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e della loro diversità; tale onere non è stato assolto.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte esclude la sua applicabilità perché la violazione contestata non è una mera irregolarità formale, ma un’omessa dichiarazione originaria e reiterata nel tempo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La delibera comunale che predetermina valori delle aree edificabili ha natura di parametro presuntivo e non vincolante: può essere superata da prova contraria specifica, ma anche confermata o disattesa dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie.
- Nel processo tributario avente natura di impugnazione-merito, il giudice deve accertare il valore effettivo dell’area edificabile alla luce dei criteri legali; la stima di parte, se astratta e priva di adeguati riscontri comparativi, può essere legittimamente ritenuta inattendibile.
- La mancata impugnazione autonoma della delibera comunale non preclude al giudice tributario la possibilità di disapplicarla incidenter tantum se la ritenga illegittima e rilevante ai fini della decisione.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni e ne dimostra la diversità.
- La causa di non punibilità per violazioni meramente formali non opera quando l’omissione riguarda l’originaria e reiterata mancata dichiarazione di un presupposto d’imposta, trattandosi di una violazione sostanziale e non di un’irregolarità innocua.
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