Sentenza n. 288/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato accesso ai documenti richiesti il 22 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'accesso a documenti detenuti dal Tribunale di Termini Imerese, trasmettendo all'amministrazione una copia del ricorso mediante una PEC ordinaria inviata personalmente. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione. La questione decisiva riguarda la validità della trasmissione del ricorso effettuata dalla parte personalmente, senza le forme previste per la notificazione degli atti giudiziari e senza l'intervento di un soggetto abilitato, nonché senza la relazione di notificazione prescritta dalla legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della notificazione nei confronti dell'amministrazione intimata. La facoltà di difesa personale prevista dall'art. 23 c.p.a. per il giudizio in materia di accesso non esonera la parte dal rispetto delle regole processuali sulle notificazioni. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.a., si applicano le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali sulle notificazioni. La notificazione a mezzo PEC può essere eseguita dall'ufficiale giudiziario o dall'avvocato abilitato, e deve essere accompagnata dalla relazione di notificazione; il mero invio del ricorso tramite PEC da parte della ricorrente non integra una notificazione, poiché manca uno degli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Il vizio è quindi qualificato come inesistenza, non come nullità: non è applicabile la rinnovazione prevista dall'art. 44, comma 4, c.p.a. e non è possibile alcuna sanatoria, neppure mediante costituzione della parte destinataria. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché l'amministrazione non si è costituita.
Norme richiamate
art. 23 c.p.a.
La facoltà di difesa personale delle parti nel giudizio di primo grado sull'accesso agli atti
La possibilità di stare in giudizio personalmente non esonera la parte dal rispetto delle norme processuali sulle notificazioni.
art. 39, comma 2, c.p.a.
le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile
Le notificazioni nel processo amministrativo devono essere eseguite secondo la disciplina civilistica e speciale applicabile agli atti giudiziari.
art. 137 c.p.c.
consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi
La notificazione è un'attività tipizzata, normalmente eseguita dall'ufficiale giudiziario o, nei casi e modi previsti dalla legge, dall'avvocato.
art. 148 c.p.c.
relazione che deve accompagnare ogni atto di notificazione, attestante le attività compiute e, se del caso, il relativo esito
La relazione di notificazione garantisce la certezza pubblica delle attività compiute e dell'esito della notificazione.
art. 149-bis c.p.c.
La notificazione a mezzo PEC può essere eseguita dall'ufficiale giudiziario, con redazione della relazione di notificazione.
art. 3-bis l. n. 53/1994
La notificazione a mezzo PEC può essere eseguita dall'avvocato abilitato secondo le modalità previste dalla legge, inclusa la redazione della relazione di notificazione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La rinnovazione è prevista per la notificazione nulla, ma non è applicabile quando l'attività compiuta è inesistente e non qualificabile come notificazione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere effettuata nei confronti delle controparti necessarie, tra cui l'amministrazione resistente e almeno un controinteressato, ove esistente.
artt. 24 e 111 Cost.
Le notificazioni processuali, incidendo sul diritto di difesa e sulla regolarità del contraddittorio, richiedono una certezza pubblica non surrogabile dal mero invio informale.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo in materia di accesso, la facoltà della parte di difendersi personalmente non comporta la facoltà di notificare personalmente il ricorso mediante il semplice invio di una PEC ordinaria.
- La notificazione a mezzo PEC di un ricorso amministrativo deve essere eseguita da un soggetto abilitato, quale l'ufficiale giudiziario o l'avvocato autorizzato, e deve contenere la relazione di notificazione; il mero invio della copia del ricorso da parte della parte personalmente non integra una notificazione.
- L'attività di trasmissione di un ricorso compiuta da un soggetto privo del potere legale di notificare è inesistente quando manca un elemento costitutivo essenziale della notificazione, ossia l'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato.
- La notificazione inesistente si distingue dalla notificazione nulla: mentre la nullità può essere sanata o rinnovata nei casi previsti dall'art. 44, comma 4, c.p.a., l'inesistenza non è suscettibile di rinnovazione o sanatoria, neppure per effetto della costituzione della parte destinataria.
- L'inesistenza della notificazione nei confronti di una controparte necessaria del giudizio amministrativo determina l'inammissibilità del ricorso.
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