Cassazione Civile, Ordinanza n. 00073/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di un'ingiunzione di pagamento per ICI relativa agli anni dal 2004 al 2008, notificata via PEC. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR ha riformato la decisione e ha rigettato l’originario ricorso. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulle notificazioni postali sostenendo che gli avvisi di accertamento presupposti, notificati tramite poste private, fossero inesistenti; con il secondo ha dedotto l’omesso esame della corrispondenza tra avvisi di ricevimento prodotti e atti di accertamento; con il terzo ha lamentato l’omesso esame del fatto che sarebbe stata prodotta la ricevuta di notifica di un atto diverso dall’ingiunzione impugnata; con il quarto ha censurato la regolazione delle spese di lite. Le parti controricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi. Quanto al primo, ha escluso che potesse parlarsi di inesistenza delle notifiche eseguite tramite poste private, richiamando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia e osservando che, nel caso concreto, non era in discussione la tempestività dell’impugnazione degli atti notificati, ma la loro effettiva consegna. Quanto al secondo, ha rilevato che la CTR aveva espressamente esaminato la questione della notifica, valorizzando la relata con la serie numerica degli atti, sicché non sussisteva omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al terzo, ha osservato che la prova della notifica dell’ingiunzione risultava comunque dal relativo avviso di ricevimento e che, in ogni caso, il rapporto processuale era stato instaurato con l’impugnazione dell’atto, con conseguente raggiungimento dello scopo; inoltre, la questione di decadenza non risultava dedotta nel ricorso introduttivo ed era quindi preclusa. Il quarto motivo, sulle spese, è stato assorbito. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999
È richiamato per la disciplina delle notificazioni tramite operatori postali privati e per escludere, nel contesto considerato, l’inesistenza automatica della notifica eseguita da soggetto privato.
art. 24 Cost.
È invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle notificazioni, ma la Corte non ne accoglie la rilevanza decisiva nel caso concreto.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006 n. 296
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento e alla decorrenza dei termini, ma la censura viene respinta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura di violazione di legge proposta con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro delle censure di omesso esame di fatti decisivi dedotte con il secondo e il terzo motivo, ritenute infondate.
art. 91 c.p.c.
È invocato con il quarto motivo per contestare la condanna alle spese, ma la censura resta assorbita dal rigetto dei motivi precedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione di atti impositivi eseguita tramite operatore postale privato non è, di per sé, inesistente; la sua validità va valutata alla luce del quadro normativo applicabile e, nei casi esaminati, l’eventuale vizio non conduce automaticamente alla nullità insanabile dell’atto.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata quando la sentenza impugnata abbia effettivamente preso in considerazione il fatto controverso, anche solo attraverso il richiamo a elementi documentali idonei a provarlo.
- La prova della notificazione di un atto può essere desunta dalla relata e dagli avvisi di ricevimento, se da essi emerge chiaramente l’identificazione dell’atto notificato; il giudice di merito può valorizzare la corrispondenza tra numerazione e documentazione prodotta.
- Le questioni di decadenza o altre eccezioni che non risultino dedotte nel ricorso introduttivo sono precluse e non possono essere utilmente introdotte in seguito nel giudizio.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti di legge, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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