Cassazione Penale, Sentenza n. 8857/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo del 9,4% delle quote sociali della Calabria Maceri e Servizi spa, disposto in relazione al reato di cui all'art. 452‑quaterdecies c.p. Il ricorrente (terzo estraneo al reato) contestava la motivazione del Tribunale, ritenuta carente, in particolare sulla valutazione del fumus commissi delicti, del periculum in mora, dell'attualità e della proporzionalità del vincolo cautelare, richiamando anche gli artt. 125, 321, 322, 324 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia formale presentata dal difensore (procura speciale) il 22/01/2024, motivata con il dissequestro intervenuto dei beni oggetto del procedimento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e, pertanto, non si applicano né la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. La Corte ha quindi respinto il ricorso per inammissibilità e non ha disposto ulteriori conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
norma richiamata quale base del riesame del provvedimento di sequestro preventivo; nella fattispecie la procedura è risultata sopravvenuta priva di interesse per il ricorrente
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
fattispecie di reato contestata al legale rappresentante della società che ha legittimato il sequestro delle quote oggetto di riesame
art. 125 cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata dal ricorrente tra quelle la cui violazione sarebbe stata dedotta, senza che la Corte si sia pronunciata nel merito a causa della rinuncia
art. 322 cod. proc. pen.
norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle doglianze procedurali; assente valutazione di merito per sopravvenuta carenza di interesse
art. 324 cod. proc. pen.
altro riferimento procedurale indicato nel motivo di ricorso; non esaminato nel merito per inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
norma invocata in tema di conseguenze economiche delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto applicabile l'orientamento secondo cui, in caso di sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente, non si procede alla condanna alle spese né all'ammenda
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso)
giurisprudenza richiamata a sostegno della validità della rinuncia formalizzata dal difensore/procuratore speciale
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi)
orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse non comporta condanna alle spese o alla cassa delle ammende
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
principio secondo cui la nozione di 'carenza d'interesse sopraggiunta' si valuta in base alla perdita, al momento della decisione, dell'utilità dell'impugnazione per effetto di cambiamenti intervenuti
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 (Vitale)
giurisprudenza citata a conferma che il venir meno dell'interesse all'impugnazione per cause sopravvenute non costituisce soccombenza
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione, anche se sottoscritta dal difensore in qualità di procuratore speciale, rende il ricorso inammissibile.
- Se, nel corso del giudizio, sopravviene il dissequestro o altra causa che annulla l'interesse concreto del ricorrente, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d'interesse e non può condannare il ricorrente alle spese o all'ammenda.
- Le questioni di merito relative a fumus commissi delicti, periculum in mora, attualità e proporzionalità della misura cautelare devono essere valutate dal giudice del riesame, ma possono rimanere inespresse se l'interesse ad ottenere la pronuncia viene meno per fatti sopravvenuti.
- Il terzo estraneo al reato può proporre istanze di riesame, ma l'esito pratico dipende dalla persistenza dell'interesse concreto; la sopravvenuta cessazione dell'interesse assorbe la causa e impedisce la decisione di merito.
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