Sentenza n. 1015/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Genova – Direzione Urbanistica-Settore Edilizia Privata e Tutela del Territorio-Ufficio Sap, prot. -OMISSIS- del 21.03.2022, avente ad oggetto «opere abusive in -OMISSIS- accertamento di inottemperanza – acquisizione beni. Fascicoli SAP -OMISSIS-)», notificato in data 22.03.2022; della “Relazione di Accertamenti”, Fascicolo SAP n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- datata 16 febbraio 2022; della disposizione dell’Ufficio SAP 12 maggio 2022 Prot. -OMISSIS-, inviata per conoscenza al ricorrente, ad oggetto «immissione in possesso e trascrizione RR.II»; per quanto occorra ed in parte qua, della comunicazione interlocutoria 21 aprile 2022 prot. -OMISSIS- e della comunicazione 3 maggio 2022 Prot. -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, consequenziale, o comunque connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di accertamento dell’inottemperanza agli ordini di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e di un’ulteriore area
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale adottato per l’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione del 1990 e del 2007, deducendo: violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e ingiustizia manifesta, sostenendo di non essere l’autore degli abusi, già esistenti quando aveva acquistato l’immobile, e di essere stato impossibilitato a eseguire la demolizione; violazione dei principi di irretroattività delle sanzioni amministrative, legalità e certezza del diritto, nonché degli artt. 7 CEDU e 25 Cost. e dell’art. 1 l. 689/1981, poiché gli abusi sarebbero stati realizzati nel 1963, prima della disciplina applicata; violazione delle garanzie partecipative e dei principi di buon andamento, trasparenza, proporzionalità e leale collaborazione, in ragione della sospensione cautelare degli ordini di demolizione per oltre trent’anni; ulteriori vizi di difetto dei presupposti, istruttoria, motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento; infine, violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 per carenza di istruttoria e motivazione in relazione all’acquisizione dell’area ulteriore rispetto al sedime. Una delle parti private costituite ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della parte privata non destinataria del provvedimento e non proprietaria dell’area, disponendone l’estromissione. Nel merito ha respinto i primi quattro motivi. Ha ritenuto irrilevante che il ricorrente non fosse autore degli abusi, poiché l’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione e non direttamente alla realizzazione dell’abuso. Il proprietario, inoltre, non aveva provato la propria totale estraneità all’opera né di essersi concretamente attivato per rimuoverla; le mere diffide al conduttore e le difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 non dimostravano l’impossibilità di adempiere, dovendo il proprietario utilizzare gli strumenti civilistici per ottenere il rilascio e procedere alla demolizione. È stata respinta anche la censura di irretroattività, poiché l’acquisizione costituisce una sanzione autonoma per l’inerzia protrattasi nella vigenza della disciplina applicata, distinta dall’illecito originario di realizzazione dell’abuso. Sono state ritenute irrilevanti le doglianze partecipative, trattandosi di effetto acquisitivo automatico e ipso iure dell’inottemperanza, comunque in presenza della piena conoscenza degli esiti dei giudizi sugli ordini di demolizione; l’omessa partecipazione non avrebbe pertanto inciso sul contenuto vincolato dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. È stato respinto anche il motivo relativo alla tettoia, non essendo provato il momento dello smantellamento e non essendo comunque la tettoia ricompresa tra i beni acquisiti. È stato accolto il quinto motivo: l’acquisizione dell’area ulteriore rispetto al sedime richiede una motivazione specifica sui criteri e sulle ragioni della delimitazione; il mero riferimento alla disponibilità dell’area e alla destinazione urbanistica non era sufficiente. L’acquisizione obbligatoria doveva limitarsi alle opere e all’area di sedime, pari a 705,20 mq. Il provvedimento è stato quindi annullato soltanto nella parte relativa all’area ulteriore. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
L’acquisizione è conseguenza autonoma dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, si produce ipso iure allo scadere del termine assegnato e, in via vincolata, deve riguardare le opere abusive e la relativa area di sedime; l’eventuale area ulteriore richiede specifica motivazione sui criteri e sulle ragioni della delimitazione.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione delle forme di partecipazione procedimentale è irrilevante quando l’atto costituisce applicazione vincolata di un effetto automatico e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 1 l. 689/1981
Il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative non è violato quando la sanzione per l’inottemperanza si riferisce a una condotta omissiva protrattasi sotto la vigenza della disciplina applicata.
art. 7 CEDU
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma la relativa censura è stata respinta in quanto l’acquisizione sanziona l’autonoma e successiva inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 25 Cost.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso la violazione del principio di legalità e irretroattività per l’autonomia della condotta omissiva sanzionata.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 è conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non della mera realizzazione dell’abuso; pertanto è irrilevante, di per sé, che il proprietario attuale non sia l’autore materiale dell’abuso.
- Il proprietario destinatario dell’ordine di demolizione non può invocare la propria estraneità all’abuso se non dimostra anche di essersi concretamente attivato per rimuoverlo; le mere diffide al conduttore o agli occupanti non sono sufficienti, dovendo utilizzare gli strumenti giuridici disponibili per ottenere il rilascio e procedere alla demolizione.
- L’acquisizione per inottemperanza costituisce sanzione autonoma rispetto all’illecito edilizio originario e colpisce una condotta omissiva propter rem protrattasi nel tempo; non viola quindi il principio di irretroattività se l’inerzia si è svolta sotto la vigenza della disciplina applicata.
- L’acquisizione obbligatoria deve limitarsi alle opere abusive e alla relativa area di sedime. L’estensione dell’acquisizione ad aree ulteriori richiede una motivazione puntuale sui criteri e sulle specifiche ragioni della delimitazione; non bastano il riferimento alla disponibilità dell’area o alla sua destinazione urbanistica.
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