Cassazione Civile, Ordinanza n. 12197/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione, da parte di un contribuente, di una ingiunzione di pagamento relativa a contributi consortili, già confermata nei gradi di merito. In cassazione il ricorso era stato proposto con due motivi, ma nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha dichiarato che quest'ultimo era deceduto e che egli era subentrato quale erede, intervenendo volontariamente e depositando una rinuncia al ricorso per cassazione, poi accompagnata dall'accettazione della rinuncia da parte del consorzio controricorrente. La questione decisa dalla Corte non ha riguardato il merito dei motivi di ricorso, bensì gli effetti processuali della rinuncia non formalmente idonea ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso non era stata sottoscritta dalla parte personalmente né da un difensore munito di mandato speciale a rinunciare, quindi non produceva l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. Tuttavia, ha ritenuto che tale dichiarazione manifestasse una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi, anche in considerazione della volontà in tal senso espressa dalla controparte, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché il meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria e non per quella derivata da sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare
la rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a produrre l'estinzione del processo solo se rispettosa delle formalità previste dalla norma; in difetto, non determina estinzione automatica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose
il raddoppio del contributo unificato non si applica all'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse, ma solo a ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione.
L. 24.12.12 n. 228
come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228
richiamata come fonte di modifica del regime del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non è sottoscritta personalmente dalla parte e non proviene da un difensore munito di mandato speciale a rinunciare, non produce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c.
- Una rinuncia al ricorso irregolare può comunque rivelare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica alle inammissibilità originarie o alle impugnazioni dilatorie o pretestuose, non quando l'inammissibilità dipenda da una sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la volontà di non proseguire il giudizio risulti condivisa dalle parti e non emergano ragioni per porle a carico di una sola di esse.
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