Cassazione Penale, Sentenza n. 26722/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto dal difensore per violazione della legge penale e processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello aveva illegittimamente utilizzato le dichiarazioni predibattimentali di due delle tre persone offese acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (testi prevedibilmente irreperibili), in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di ammissibilità di prove dichiarative senza contraddittorio. Si censurava altresì l'utilizzo di residue dichiarazioni di un unico teste reperibile (con richiamo agli artt. 191 e 526 c.p.p.) e si denunciava la prescrizione dei reati satellite (capi B, C e D) intervenuta il 26/05/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato le dichiarazioni dirette e de relato rese da un unico teste (Abdessok Aymen) escusso in incidente probatorio, il quale aveva riferito fatti da lui direttamente osservati e quanto appreso immediatamente dalle altre persone offese; inoltre la difesa non aveva richiesto l'escussione dei testi di riferimento durante l'incidente probatorio, legittimando l'utilizzabilità delle dichiarazioni. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto infondato perché gli atti interruttivi e le cause di sospensione in primo grado hanno dilatato il termine; la prescrizione infatti sarebbe decorso il 18/07/2023. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Motivazione redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: la parte eccepiva violazioni di legge penale e processuale; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
art. 512, cod. proc. pen.
Disciplina l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese in incidente probatorio e successivamente lette in dibattimento, anche se alcune fonti si erano rese irreperibili, quando la difesa non ha chiesto di escutere i testi di riferimento.
art. 392, cod. proc. pen.
Consente l'audizione in incidente probatorio quando è prevista l'irripetibilità o la prevedibile irreperibilità della prova; qui era stato disposto dall'autorità inquirente e le relative dichiarazioni sono state valutate dal giudice di merito.
art. 191 e art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per contestare l'utilizzo di dichiarazioni de relato; la Corte ha però ritenuto legittimo l'uso delle residue dichiarazioni e de relato quando la difesa non ha chiesto l'escussione del teste diretto.
art. 111 Cost.
Principio del contraddittorio e della formazione della prova in dibattimento; la Corte ha precisato che la clausola derogatoria è utilizzabile quando sussiste l'imprevedibilità dell'irreperibilità, ma qui la valutazione ha considerato anche la mancata iniziativa della difesa.
art. 195, comma 1, cod. proc. pen.
Principio che vieta di fondare la decisione sulle dichiarazioni rese fuori dibattimento senza contraddittorio; la giurisprudenza citata e la Corte hanno però ammesso l'utilizzabilità in presenza di specifiche condizioni e della mancata richiesta di escussione da parte della difesa.
art. 161, comma 2, cod. proc. pen.
Regola gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione; la Corte ha valutato che atti interruttivi e sospensioni hanno prolungato il termine prescrizionale, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende per profili di colpa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in riferimento ai criteri di determinazione della sanzione alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione dell'atto; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000.
Corte EDU, Al-Khawaja e Tahery, 15/12/2011 e Schatschaachwili c. Germania, 15/12/2015
Giurisprudenza europea che disciplina l'ammissibilità di prove dichiarative rese fuori contraddittorio; la Corte di Cassazione ha affermato di non discostarsi dalla giurisprudenza della Grande Camera ma ha valorizzato le residuite dichiarazioni dirette e de relato e la mancata iniziativa difensiva.
Massime di principio
- Le dichiarazioni acquisite in incidente probatorio possono essere utilizzate nel dibattimento anche se alcune fonti risultano irreperibili, quando vi siano dichiarazioni dirette di un teste residuo che attestino fatti osservati e riferiscano immediatamente quanto appreso dalle altre fonti.
- La prevedibile irreperibilità dei testi non impedisce automaticamente l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni: rileva anche l'atteggiamento processuale della parte privata (es. mancata richiesta di escussione dei testi di riferimento durante l'incidente probatorio).
- Le censure basate su carenze del contraddittorio (Cedu) devono confrontarsi con la valutazione del giudice di merito sul quadro probatorio complessivo e sulla possibilità per la difesa di assumere iniziative processuali durante l'incidente probatorio.
- Le eccezioni di prescrizione vanno valutate tenendo conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione che interrompono o sospendono i termini prescrizionali; occorre calcolare precisamente la decorrenza finale.
- Un ricorso per cassazione che non si confronta con le motivazioni di merito o che appare manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende.
- Per difendersi efficacemente in situazioni con testi potenzialmente irreperibili è decisivo chiedere l'escussione dei testi di riferimento nel corso dell'incidente probatorio o adottare tempestive iniziative probatorie per evitare la valorizzazione piena delle dichiarazioni cartolari.
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