Cassazione Penale, Ordinanza n. 27314/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato a carico di un imputato. Avverso tale decisione l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che fosse stata pronunciata condanna in assenza di elementi sufficienti e idonei. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era connotato da conclamata genericità, poiché non indicava in modo comprensibile quali capi o punti della sentenza d'appello fossero effettivamente impugnati ed era sviluppato con argomentazioni astratte, prive di un concreto aggancio alla motivazione della decisione censurata.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La deduzione di una violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità deve essere sorretta da censure specifiche e riferite alla motivazione impugnata; non è sufficiente un richiamo astratto alla norma.
art. 616, comma 1, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, cioè non consente di individuare con chiarezza i capi o punti della decisione impugnati e non si confronta con la motivazione della sentenza.
- La censura che invochi l'art. 129 c.p.p. deve essere specifica e concretamente riferita agli atti e alla motivazione del giudice di merito; doglianze astratte e apodittiche non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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