Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2292/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari nella parte in cui è stata confermata l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) rispetto al capo 1 (partita di oltre 22 kg di eroina) e deduzione di vizi motivazionali; censura della qualificazione e della quantificazione del fatto al capo 15 (mancata individuazione di tipologia e quantità della droga), con richiesta di riqualificazione ai sensi degli artt. 73, comma 4 o 5, d.P.R. 309/90 e conseguente declaratoria di prescrizione; deduzioni sul trattamento sanzionatorio (artt. 132, 133 cod. pen. e art. 62-bis). La difesa inoltre contestava l'insufficienza degli accertamenti chimici e la mancata prova del profilo soggettivo relativo all'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa l'aggravante dell'ingente quantità sul capo 1: il notevole quantitativo sequestrato (oltre 22 kg) consente, anche in assenza di esami chimici discreti, di inferire il superamento del valore-soglia per l'eroina in base agli orientamenti di legittimità (Sez. Unite Biondi). Sul capo 15 il ricorso è inammissibile perché l'imputato, in appello, aveva rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, determinando il passaggio in giudicato limitatamente ai capi oggetto di rinuncia; quindi non possono essere riaperte in Cassazione censure attinenti alla responsabilità o alla riqualificazione non devolute. Le critiche al trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche e non idonee a scalfire la discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    Norma incriminatrice sulla produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nel giudizio è stata oggetto di contestazione la corretta qualificazione giuridica dei fatti (commi 1, 4 e 5) in relazione al capo 15.

  • d.P.R. 309/1990 art. 80, comma 2

    Aggravante per ingente quantità di stupefacenti; la Corte ha confermato la possibilità di riconoscerla sulla base di indicatori presuntivi (es. rilevante quantitativo sequestrato) anche in assenza di esami chimici puntuali, se il complesso probatorio consente di ritenere superato il valore-soglia.

  • Codice penale art. 59, comma 2

    Richiamato come criterio per la valutazione della colpevolezza anche rispetto alla circostanza aggravante: la Corte ha però ritenuto che dal ruolo e dalle condotte dell'imputato fosse desumibile la consapevolezza della consistenza della partita.

  • Codice penale artt. 132 e 133

    Norme sulla determinazione della pena; la Corte ha confermato che la determinazione della sanzione è rimessa al giudice di merito e che la motivazione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di illogicità o arbitrio.

  • Codice penale art. 62-bis

    Circostanza aggravante speciale (reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione) menzionata dalla difesa tra i profili di censura sul trattamento sanzionatorio, ma non rilevante nella decisione per mancanza di specifiche argomentazioni.

  • Codice procedura penale artt. 129 e 529

    Norme processuali richiamate dalla difesa (es. vizi di motivazione e violazione di regole procedurali); la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili o non devolute perché l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità.

  • Codice procedura penale art. 616

    Norma che disciplina il versamento alla Cassa delle ammende in caso di condanna per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per disporre il versamento di euro 3.000.

  • d.M. 11 aprile 2006 (tabella valori soglia)

    Fornisce i valori-soglia (in mg) per le sostanze stupefacenti; la Corte ha fatto richiamo al criterio secondo cui l'aggravante si presume superata quando la quantità concreta supera 2.000 volte il valore massimo indicato per la sostanza, salvo valutazione del giudice di merito.

  • Cass. Sez. Unite, sent. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)

    In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata

    Principio richiamato per giustificare la ricostruzione dell'ingente quantità anche senza accertamenti chimici specifici: se la quantità sequestrata supera la soglia indicata, il giudice di merito può ritenere sussistente l'aggravante.

  • Cass. Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020 (Alicandri)

    In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima"...

    Conferma che anche in assenza di prove dirette (esami chimici) il giudice può desumere il superamento della soglia minima da elementi indiziari complessivi, purché con rigore.

Massime di principio

  • L'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) può essere riconosciuta anche in assenza di accertamenti chimici puntuali se il complesso probatorio e il quantitativo sequestrato permettono di ritenere superato il valore-soglia previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
  • La prova del profilo soggettivo relativo all'aggravante può essere desunta dalle modalità operative e dal ruolo dell'imputato (es. responsabilità nell'importazione, documenti, biglietti, comportamento), non solo da dichiarazioni o esami chimici.
  • La rinuncia parziale ai motivi di appello comporta il passaggio in giudicato delle questioni rinunciate e preclude la loro rinnovazione in Cassazione: non sono ammissibili censure su capi oggetto di rinuncia in appello.
  • La riqualificazione giuridica dei fatti in Cassazione è possibile solo entro i limiti in cui i fatti siano storicamente e motivatamente ricostruiti dai giudici di merito e se la questione è stata effettivamente dedotta e non rinunciata.
  • La determinazione della pena è soggetta a ampia discrezionalità del giudice di merito; il sindacato della Cassazione è limitato ai casi di illogicità, arbitrio o insufficiente motivazione, specialmente se la pena è prossima ai limiti edittali.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), per cui la valutazione preventiva della fondatezza delle censure è importante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.