Sentenza n. 655/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento a) per effetto del “silenzio-rigetto” (art. 6 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) serbato dall’Amministrazione intimata, a seguito della presentazione del ricorso gerarchico presentato dal militare in data 28.03.2024 (artt. 1-2 D.P.R. 24/11/1971 N.1199), della scheda valutativa numero d’ordine -OMISSIS- (inerente al periodo dal 14.03.2023 al 01.10.2023) e l’annesso foglio di comunicazione, redatti in data 22.02.2024 e comunicati al ricorrente in data 13.03.2024, con i quali gli è stato attribuito il giudizio complessivo di “soddisfacente” con qualifica “nella media”, pur avendo proceduto, rispetto al documento precedente -OMISSIS- (RI), all’abbassamento di due aggettivazioni del giudizio complessivo medesimo; b) della scheda valutativa numero d’ordine -OMISSIS- (inerente al periodo dal 02 ottobre 2023 al 29 aprile 2024) e l’annesso foglio di comunicazione, redatti in data 13.05.2024 e comunicati all’interessato in data 16.07.2024, con i quali è stato attribuito al ricorrente il giudizio complessivo di “soddisfacente” con qualifica “nella media”, pur avendo proceduto, rispetto ai due documenti precedenti -OMISSIS- (RI) e -OMISSIS-, all’abbassamento di 3 aggettivazioni; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: schede valutative relative a due periodi di servizio, con giudizio complessivo "soddisfacente" e qualifica finale "nella media", nonché il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due schede valutative redatte ai fini dell'avanzamento al grado di Appuntato Scelto Qualifica Speciale e per variazione del rapporto di dipendenza, lamentando il repentino e immotivato peggioramento di alcune aggettivazioni rispetto alle precedenti schede, pur a fronte del mantenimento della medesima qualifica finale "soddisfacente" con giudizio "nella media". In particolare, ha contestato le valutazioni relative al vigore fisico, alla riservatezza, all'esemplarità e al senso della disciplina, deducendo carenza di motivazione, illogicità e difetto di armonia interna, travisamento della realtà e indebita considerazione delle assenze per malattia o cure termali, in prevalenza riconducibili a infortuni in servizio. Ha inoltre lamentato che le valutazioni sarebbero state influenzate da rapporti conflittuali con il comandante della stazione, da iniziative disciplinari e giudiziarie e da una posizione critica del compilatore verso le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, deducendo violazione dei principi di imparzialità e obiettività e l'obbligo di astensione del compilatore ai sensi dell'art. 688 del d.P.R. 90/2010. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 694, comma 1, del d.P.R. 90/2010, sostenendo che la scheda avesse fatto riferimento a un procedimento disciplinare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità delle schede valutative e del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico. Ha ribadito che la documentazione caratteristica del personale militare costituisce uno strumento organizzativo volto a rappresentare, per determinati periodi e in prospettiva degli avanzamenti, l'efficienza del dipendente; i giudizi dei superiori sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, la cui dimostrazione grava sul ricorrente. Un obbligo di motivazione specifica sussiste soltanto in presenza di valutazioni estreme, positive o negative; normalmente la scheda può limitarsi a giudizi sintetici sulle qualità complessivamente riscontrate. Nel caso concreto la qualifica finale era rimasta invariata e il peggioramento di singole aggettivazioni non era incompatibile con il giudizio complessivo "soddisfacente" e "nella media". La diversa valutazione di alcune qualità in periodi successivi è fisiologicamente possibile, poiché le schede fotografano l'hic et nunc del comportamento e dell'attività del militare. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'assoluta illogicità, arbitrarietà o inattendibilità delle valutazioni. È stata respinta anche la censura relativa all'imparzialità e all'obbligo di astensione, non essendo stata provata una situazione grave di conflitto di interessi; la richiesta di rinvio a giudizio del compilatore non è stata ritenuta sufficiente, anche perché il giudizio relativo a una delle schede era stato confermato dal revisore. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 694, comma 1, del d.P.R. 90/2010, poiché il giudizio non conteneva riferimenti diretti o indiretti a specifici procedimenti o sanzioni disciplinari, ma richiamava il comportamento disciplinare inteso come rispetto delle regole di servizio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 688 d.P.R. 90/2010
La disposizione è stata richiamata con riferimento ai principi di imparzialità e obiettività nella redazione della documentazione caratteristica e all'asserito obbligo di astensione del compilatore; il TAR ha escluso la violazione per mancata prova di una situazione grave di conflitto di interessi.
art. 694, comma 1, d.P.R. 90/2010
La disposizione, che vieta ai documenti caratteristici di contenere riferimenti a procedimenti penali e disciplinari, non è stata ritenuta violata perché il riferimento al comportamento disciplinare riguardava il rispetto delle regole di servizio e non specifici procedimenti o sanzioni.
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
È stato richiamato per il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico non deciso nel termine previsto.
artt. 1-2 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Sono stati richiamati quali disposizioni regolatrici della proposizione del ricorso gerarchico.
Massime di principio
- Le valutazioni contenute nella documentazione caratteristica del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, la cui dimostrazione spetta al ricorrente; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione sulla correttezza sostanziale o sull'attendibilità del giudizio.
- Le schede valutative del personale militare devono normalmente contenere giudizi sintetici riferiti alla complessiva prestazione nel periodo considerato; un obbligo di motivazione specifica su fatti e circostanze puntuali sorge, di regola, soltanto quando siano attribuiti valori estremi, positivi o negativi.
- Il peggioramento di singole aggettivazioni tra schede riferite a periodi diversi non è di per sé illogico né incompatibile con il mantenimento della medesima qualifica finale, poiché ogni scheda fotografa la situazione concreta del militare nel periodo di riferimento.
- Il riferimento al comportamento disciplinare, inteso come rispetto delle regole e della disciplina di servizio, non equivale al riferimento a uno specifico procedimento o a una specifica sanzione disciplinare e non viola, per ciò solo, il divieto di inserire tali riferimenti nella documentazione caratteristica.
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