Sentenza n. 3789/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, relativo al procedimento per l’aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A15 Parma – La Spezia per i periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028; condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, c.p.a. il provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A15 Parma – La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca) per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; con contestuale nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra per il caso in cui lo stesso non venisse adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, nel termine assegnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Salt – Società autostrada ligure toscana p.a. il 12 maggio 2025: Per l'annullamento: (i) del provvedimento prot. 5477 in data 24 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF presentate” dalla Società Autostrada Ligure Toscana p.A. per l’aggiornamento del piano economico finanziario di Concessione relativo ai periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028; (ii) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale per i periodi regolatori 2019-2023 e 2024-2028; successivo rigetto espresso delle proposte di aggiornamento, impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla proposta di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale relativa alla tratta A15 Parma-La Spezia, con richiesta di condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento entro trenta giorni e di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nelle more, il Ministero ha adottato il provvedimento prot. 5477 del 24 febbraio 2025, con cui ha rigettato le proposte di aggiornamento del piano economico finanziario relative ai periodi 2019-2023 e 2024-2028. La concessionaria ha impugnato tale provvedimento con motivi aggiunti. Successivamente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; le amministrazioni resistenti non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando l'assenza di opposizione delle amministrazioni resistenti. Non sono stati esaminati nel merito né il silenzio originariamente contestato né il successivo provvedimento espresso di rigetto impugnato con motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della tardiva adozione del provvedimento espresso da parte dell'amministrazione e della mancata attività difensiva rispetto ai motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, c.p.a.; nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
La ricorrente aveva utilizzato il rito avverso il silenzio, chiedendo la conclusione del procedimento entro un termine assegnato e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia; la sentenza non decide nel merito tali domande.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia
La rinuncia al ricorso, non opposta dalle amministrazioni resistenti, determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando non vi sia opposizione delle parti cui la rinuncia è stata notificata, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio avverso il silenzio non impedisce la definizione del processo per rinuncia quando il ricorrente rinunci al ricorso e le amministrazioni resistenti non si oppongano.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice non esamina nel merito né l'illegittimità del silenzio originariamente contestato né l'eventuale illegittimità del provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla tardiva adozione del provvedimento espresso da parte dell'amministrazione e dalla mancata attività difensiva rispetto ai motivi aggiunti.
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