Ordinanza n. 12842/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione della sentenza n. 5647 del 26 marzo 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 12781 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di visto e omesso nel dispositivo la pronuncia sulle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 5647 del 26 marzo 2026, deducendo che, per mero refuso, il dispositivo aveva omesso di statuire sulle spese di lite e sulla loro distrazione in favore del difensore antistatario, benché tale richiesta fosse stata formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo. La sentenza, inoltre, conteneva nella motivazione l'affermazione secondo cui le spese seguivano la soccombenza ed erano liquidate in dispositivo. Non risultava il dissenso delle altre parti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.p.a., qualificando l'omissione come errore materiale emendabile con il procedimento di correzione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese può essere corretta con tale procedimento, quando la richiesta sia stata specificamente formulata nel corso del giudizio; lo stesso rimedio è applicabile alla totale omissione della pronuncia sulle spese nel dispositivo quando la motivazione abbia già espresso la regola della soccombenza e previsto la liquidazione in dispositivo. Ha quindi disposto l'integrazione della sentenza, condannando il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, di euro 2.000,00 per spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 86, comma 1, c.p.a.
Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; è stato applicato per integrare il dispositivo omissivo della pronuncia sulle spese.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione a cura della Segreteria.
art. 93 c.p.c.
Richiamato in relazione alla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in collegamento con l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia nel dispositivo sulla richiesta di distrazione delle spese è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, purché la richiesta sia stata specificamente formulata nel corso del giudizio.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche quando il dispositivo ometta integralmente la pronuncia sulle spese, se dalla motivazione emerge già in modo espresso che le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate nel dispositivo.
- Il difensore è legittimato a proporre l'istanza di correzione relativa alla distrazione delle spese quando abbia formulato nel giudizio una specifica richiesta in tal senso.
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