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Direttiva 2009/78

Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina UE sulle prescrizioni tecniche e sull’omologazione CE dei cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. Stabilisce requisiti minimi di stabilità, progettazione, chiusura automatica e sistemi di fermo, nonché specifiche prove su superficie orizzontale e inclinata. Gli Stati membri non possono ostacolare l’omologazione, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli conformi, e devono adeguarsi tramite recepimento entro i termini previsti dal sistema della direttiva 2002/24/CE e della precedente disciplina codificata.

Omologazione CE e prescrizioni tecniche per i cavalletti dei veicoli a motore a due ruote

Ambito di applicazione

Si applica ai cavalletti di tutti i tipi di veicoli a motore a due ruote di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. Disciplina la procedura di omologazione CE, le condizioni per la libera circolazione e le prescrizioni tecniche di progettazione, costruzione e prova dei cavalletti. Si coordina con la direttiva 2002/24/CE per la procedura generale di omologazione e con le disposizioni nazionali di recepimento; non incide sui veicoli a ruote gemellate, per i quali è previsto un regime specifico di stabilità in stazionamento.

Omologazione CE dei cavalletti per veicoli a motore a due ruote

La direttiva codifica la disciplina tecnica già contenuta nella direttiva 93/31/CEE e successive modifiche, al fine di razionalizzare e chiarire il quadro normativo relativo ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. Essa si inserisce nel sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 2002/24/CE e mira a garantire un livello uniforme di sicurezza e la libera circolazione dei veicoli conformi nel mercato interno.

Finalità e coordinamento con il sistema di omologazione

La direttiva precisa che le prescrizioni tecniche sui cavalletti servono al ravvicinamento delle legislazioni nazionali e consentono l’applicazione della procedura di omologazione CE per ciascun tipo di veicolo interessato. Le regole generali della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano anche alla presente direttiva.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 limita l’applicazione ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. L’articolo 2 rinvia, per la procedura di omologazione e per la libera circolazione, ai capitoli II e III della direttiva 2002/24/CE.

Definizioni tecniche rilevanti

L’allegato I definisce in modo puntuale i concetti necessari all’applicazione della normativa:

  • cavalletto, come dispositivo fissato stabilmente al veicolo per mantenerlo in posizione di stazionamento verticale o quasi verticale;
  • cavalletto laterale;
  • cavalletto centrale;
  • inclinazione trasversale (it);
  • inclinazione longitudinale (il);
  • piano longitudinale mediano del veicolo. Tali definizioni sono funzionali alle prove di stabilità e ai requisiti costruttivi.

Prescrizioni generali

L’allegato I stabilisce che i veicoli a due ruote devono essere muniti di almeno un cavalletto per garantire la stabilità in sosta senza supporto esterno. I veicoli a ruote gemellate non devono essere muniti di cavalletto, ma devono essere conformi al punto 6.2.2 in posizione di stazionamento con freno di stazionamento azionato.

Il cavalletto può essere laterale, centrale o di entrambi i tipi. Quando è articolato e fissato alla parte inferiore del veicolo o sotto di esso, le estremità esterne devono spostarsi verso la parte posteriore del veicolo per passare alla posizione chiusa o di marcia.

Requisiti specifici per il cavalletto laterale

Il cavalletto laterale deve:

  • sostenere il veicolo su superficie orizzontale o inclinata evitando ulteriori ribaltamenti o il ritorno oltre la posizione verticale;
  • garantire stabilità anche su piano inclinato secondo il punto 6.2.2;
  • richiudersi automaticamente verso il retro quando il veicolo riparte in posizione normale di guida oppure quando avanza in seguito a un’azione deliberata del conducente.

Inoltre, salvo il caso in cui il veicolo non possa essere mosso dal motore con cavalletto laterale aperto, il sistema deve essere progettato in modo da non chiudersi automaticamente in caso di variazioni accidentali dell’inclinazione, una volta aperto, quando viene inclinato per appoggiare il cavalletto al suolo e quando il veicolo resta incustodito in sosta.

Requisiti specifici per il cavalletto centrale

Il cavalletto centrale deve:

  • sostenere il veicolo con una o entrambe le ruote a contatto con la superficie, oppure senza contatto, in modo da garantire stabilità su superficie orizzontale, in condizioni di inclinazione e su piano inclinato;
  • chiudersi automaticamente verso il retro quando il veicolo si sposta in avanti e il cavalletto si allontana dalla superficie di appoggio.

Anche in questo caso, il requisito di chiusura automatica non è richiesto se il veicolo non può essere mosso dal motore con cavalletto centrale aperto.

Spia luminosa e sistema di fermo

La direttiva consente l’installazione di una spia luminosa chiaramente visibile dal conducente, che si accende all’inserimento del contatto di accensione e resta accesa fino a quando il cavalletto non è chiuso o in posizione di marcia.

È inoltre imposto un sistema di fermo che mantenga il cavalletto nella posizione chiusa o di marcia. Tale sistema può consistere:

  • in due dispositivi indipendenti, come due molle distinte oppure una molla e un dispositivo di ritenuta;
  • oppure in un dispositivo unico capace di funzionare senza guastarsi per almeno 10.000 cicli di impiego normale se il veicolo ha due cavalletti, oppure 15.000 cicli se ne ha uno solo.

Prove di stabilità

L’allegato I disciplina le condizioni di prova per verificare il rispetto dei requisiti di stabilità.

Il veicolo deve essere presentato:

  • con massa in ordine di marcia;
  • con pneumatici alla pressione raccomandata dal costruttore;
  • con trasmissione in folle o in posizione parking per i cambi automatici, se prevista;
  • con freno di stazionamento azionato, se presente;
  • con sterzo bloccato, eventualmente in entrambe le posizioni se il bloccaggio è possibile sia a sinistra sia a destra.

Le prove su superficie orizzontale possono svolgersi su terreno piano, duro, secco e pulito. Quelle su superficie inclinata richiedono una piattaforma di stazionamento rigida, piana, rettangolare e sufficientemente ruvida per evitare scivolamenti.

Parametri e modalità delle prove su piano inclinato

Per le prove di stabilità su piano inclinato, la piattaforma deve assumere inclinazioni minime differenziate per tipo di cavalletto e di veicolo. La tabella dell’allegato I prevede, in sintesi:

  • inclinazione trasversale (it): 5%, 6%, 6%, 8% a seconda che si tratti di cavalletto laterale o centrale e di ciclomotore o motociclo;
  • inclinazione longitudinale (il) a valle: 5%, 6%, 6%, 8%;
  • inclinazione longitudinale (il) a monte: 6%, 8%, 12%, 14%.

Il veicolo deve restare stabile dopo l’inclinazione. È ammesso che la piattaforma sia predisposta alle pendenze richieste prima del posizionamento del veicolo.

Procedura di adeguamento tecnico

L’articolo 3 rinvia alla procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE per gli adattamenti al progresso tecnico dell’allegato I. Ne deriva un margine di aggiornamento centralizzato a livello UE, senza necessità di una nuova direttiva per ogni evoluzione tecnica.

Effetti per gli Stati membri

L’articolo 4 impone un obbligo di risultato chiaro:

  • gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione di veicoli conformi per motivi relativi al cavalletto;
  • devono invece rifiutare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo non conforme.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione, continuità e recepimento

L’articolo 5 abroga la direttiva 93/31/CEE, come modificata, ma salva gli obblighi già esistenti relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive richiamate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono essere letti secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2010. In quanto direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato e richiede il recepimento nell’ordinamento nazionale entro i termini del sistema normativo di riferimento; l’allegato II riporta i termini storici della disciplina abrogata, utili per comprendere la continuità regolatoria.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con la direttiva 2002/24/CE

L’articolo 1 delimita l’ambito ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. L’articolo 2 rinvia alla direttiva 2002/24/CE per la procedura di concessione dell’omologazione CE e per le condizioni di libera circolazione, rispettivamente ai capi II e III.

Aggiornamento tecnico delle prescrizioni

L’articolo 3 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

Divieti per gli Stati membri e obblighi di notifica

L’articolo 4, paragrafo 1, vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione per motivi attinenti al cavalletto, se il veicolo è conforme alla direttiva. Il paragrafo 2 impone invece di rifiutare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo non conforme. Il paragrafo 3 impone la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali adottate nel settore.

Abrogazione e continuità normativa

L’articolo 5 abroga la direttiva 93/31/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato II, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive richiamate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2010. L’articolo 7 indica gli Stati membri quali destinatari.

Definizioni tecniche fondamentali

L’allegato I definisce cavalletto, cavalletto laterale, cavalletto centrale, inclinazione trasversale (it), inclinazione longitudinale (il) e piano longitudinale mediano del veicolo. Tali definizioni sono essenziali per interpretare i requisiti di stabilità e le prove.

Prescrizioni generali di sicurezza

L’allegato I richiede che i veicoli a due ruote siano muniti di almeno un cavalletto per garantire la stabilità in sosta senza supporto esterno; i veicoli a ruote gemellate sono esclusi da tale obbligo ma devono rispettare il punto 6.2.2 in posizione di stazionamento. Il cavalletto deve essere laterale o centrale, o entrambi, e, se articolato e fissato alla parte inferiore del veicolo, deve ripiegarsi verso la parte posteriore.

Requisiti specifici per cavalletto laterale e centrale

Per il cavalletto laterale sono previsti requisiti di stabilità su piano orizzontale e inclinato, chiusura automatica verso il retro quando il veicolo riparte o avanza deliberatamente, e protezione contro chiusure involontarie in caso di variazioni accidentali dell’angolo di inclinazione. Tali requisiti non si applicano se il veicolo non può essere mosso dal motore con cavalletto laterale aperto. Per il cavalletto centrale sono previsti requisiti analoghi di stabilità in varie condizioni e chiusura automatica verso il retro quando il veicolo si sposta in avanti, con esenzione se il motore non può muovere il veicolo a cavalletto aperto.

Spia luminosa e sistema di fermo

I veicoli possono essere dotati di una spia luminosa visibile al conducente, che si accende all’inserimento del contatto e resta accesa finché il cavalletto non è in posizione chiusa o di marcia. Inoltre, i cavalletti devono avere un sistema di fermo in posizione chiusa o di marcia, composto da due dispositivi indipendenti oppure da un dispositivo unico idoneo a funzionare senza guasti per almeno 10.000 cicli di impiego normale se il veicolo ha due cavalletti, oppure 15.000 cicli se il veicolo ha un solo cavalletto.

Prove di stabilità e condizioni di prova

L’allegato I disciplina il metodo di prova: veicolo in massa in ordine di marcia, pneumatici alla pressione raccomandata, trasmissione in folle o in posizione parking, freno di stazionamento azionato se presente, sterzo bloccato. Le prove possono essere svolte su terreno piano per la stabilità su piano orizzontale e su piattaforma di stazionamento rigida, piana e sufficientemente ruvida per le prove su superfici inclinate.

Soglie di inclinazione e criteri di superamento

Per la prova su superficie inclinata, la piattaforma deve assumere inclinazioni minime trasversali e longitudinali differenziate per cavalletto laterale/centrale e per ciclomotore/motociclo: 5%, 6%, 6%, 8% per l’inclinazione trasversale; 5%, 6%, 6%, 8% per l’inclinazione longitudinale a valle; 6%, 8%, 12%, 14% per l’inclinazione longitudinale a monte, secondo la tabella dell’allegato I. Il veicolo deve rimanere stabile dopo l’inclinazione; è ammessa anche la predisposizione preventiva della piattaforma alle pendenze prescritte.

Documentazione di domanda e certificato

Le appendici dell’allegato I contengono la scheda informativa da allegare alla domanda di omologazione CE se presentata separatamente dalla domanda del veicolo, richiamando specifiche voci dell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, e il modello di certificato di omologazione CE per i cavalletti.

Direttiva abrogata e termini storici di recepimento

L’allegato II elenca la direttiva 93/31/CEE e la sua modifica 2000/72/CE, con i relativi termini storici di recepimento e applicazione: 14 dicembre 1994 e 14 giugno 1995 per la 93/31/CEE; 31 dicembre 2001 e 1° gennaio 2002 per la 2000/72/CE. Tali dati rilevano come base della codificazione e della clausola di salvaguardia dell’articolo 5.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradalemercato interno

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