Sentenza n. 7288/2026 - Roma, Sezione 4B
per la declaratoria di nullità e/o l''annullamento del provvedimento m. pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0049288. 05-12-2024, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale Antonella Tozza, recante la comunicazione di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; e per l’effetto: a) per il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo estero b) per l’annullamento di ogni altro atto, non conosciuto, antecedente, presupposto, conseguente o comunque ad esso connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di riconoscimento di un titolo estero di formazione sul sostegno per l’insegnamento, conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento, presentata il 28 aprile 2023, del titolo estero di formazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto violazioni della normativa dell’Unione europea e italiana in materia di riconoscimento dei titoli esteri, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendo la declaratoria di nullità e/o l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi, nonché il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo. Dopo l’accoglimento della tutela cautelare monocratica e collegiale, la ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso, dichiarando di avere scelto di frequentare i corsi INDIRE e di avere conseguentemente rinunciato alla domanda di riconoscimento del titolo estero.
La decisione
Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative al rigetto del riconoscimento del titolo estero. Ha rilevato che la rinuncia al ricorso non era stata notificata alle altre parti e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per dichiarare l’estinzione ai sensi dell’art. 84 c.p.a. Ha invece dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito, poiché la ricorrente aveva scelto di frequentare i corsi INDIRE e aveva rinunciato alla domanda di riconoscimento del titolo estero. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda sostanziale.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti
La mancata notificazione della rinuncia impedisce la dichiarazione di estinzione del giudizio; quando viene meno l’interesse alla decisione, il giudice dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, qualificata nel dispositivo come inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; ove risulti comunque venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
- La scelta del ricorrente di intraprendere un percorso alternativo e di rinunciare alla domanda sostanziale oggetto del giudizio determina il venir meno dell’interesse alla decisione di merito sull’impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame delle censure di legittimità dedotte contro il provvedimento amministrativo impugnato.
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