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Sentenza

Sentenza n. 1049/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, e la contestuale richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 nella formulazione anteriore al d.l. 113/2018, dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e dell’art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Commissione territoriale non avrebbe adeguatamente valutato i fattori di integrazione maturati e non avrebbe considerato la patologia epilettica dalla quale il ricorrente affermava di essere affetto. Quanto alla mancata conversione del titolo in permesso per lavoro, il ricorso non conteneva specifiche censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al diniego di rinnovo del permesso per motivi umanitari. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha ritenuto che la posizione dello straniero in materia di protezione umanitaria abbia natura di diritto soggettivo fondamentale, tutelato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 CEDU, e non possa degradare a interesse legittimo per effetto delle valutazioni affidate all’amministrazione. Il giudice amministrativo può quindi conoscere solo di eventuali profili relativi all’esercizio del potere amministrativo, mentre la controversia sul riconoscimento o rinnovo della protezione umanitaria appartiene alla giurisdizione ordinaria; il ricorrente può riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Quanto alla mancata conversione del permesso in titolo per lavoro subordinato, il TAR ha rilevato l’assenza di censure e ha ritenuto legittima tale parte del provvedimento, rigettando il ricorso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La controversia relativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari riguarda una posizione di diritto soggettivo fondamentale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    Individua il titolo di soggiorno collegato alla protezione umanitaria oggetto della domanda di rinnovo.

  • art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, senza che il TAR ne sviluppi una specifica interpretazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nel termine di legge, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 2 Cost.

    La posizione relativa alla protezione umanitaria è ricondotta alla categoria dei diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione.

  • art. 3 CEDU

    Concorre, secondo il giudice, alla tutela sovranazionale dei diritti fondamentali sottesi alla protezione umanitaria.

Massime di principio

  • Le controversie riguardanti il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari attengono a una posizione di diritto soggettivo fondamentale e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’amministrazione debba svolgere valutazioni sui presupposti di fatto della protezione.
  • Le valutazioni amministrative relative alla protezione umanitaria costituiscono accertamento dei presupposti fattuali e non trasformano il diritto soggettivo dello straniero in interesse legittimo; il bilanciamento tra gli interessi e i diritti costituzionalmente tutelati resta riservato al legislatore.
  • Quando il provvedimento impugnato contiene più autonome statuizioni e il ricorrente non deduce alcuna censura contro una di esse, il giudice può rigettare il ricorso limitatamente a quella parte, ritenendola non contestata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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