Cassazione Civile, Ordinanza n. 00796/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato alla società per l’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio ha ritenuto la contribuente non operativa e ha determinato presuntivamente reddito imponibile, valore della produzione netta e volume d’affari ai fini IRES, IRAP e IVA applicando l’art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724/1994. La società ha impugnato l’atto, ottenendo inizialmente accoglimento in primo grado; in appello, però, la decisione è stata riformata e il ricorso originario respinto. In Cassazione la contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2424-bis e 2697 c.c., dei principi contabili OIC nn. 13 e 16 e dell’art. 30 L. n. 724/1994. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’Agenzia ha rinunciato al controricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte della società e della contestuale rinuncia al controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate; avendo verificato il rispetto dei termini e delle forme di cui all’art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, in considerazione della concorde richiesta delle parti, e ha escluso l’applicazione dell’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è norma eccezionale non estensibile o analogica.
Norme richiamate
art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724/1994
norma posta a base dell’accertamento presuntivo di società non operative, applicata dall’Ufficio per determinare il reddito, il valore della produzione netta e il volume d’affari da assoggettare a imposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare in cassazione violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2424-bis c.c.
norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate nella ricostruzione contabile e fiscale della fattispecie.
art. 2697 c.c.
norma richiamata dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova nella contestazione dell’accertamento presuntivo.
Principi contabili OIC nn. 13 e 16
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura contro la qualificazione contabile dei beni e delle poste considerate dall’Amministrazione.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la rimessione della causa dalla Sesta Sezione alla Sezione Tributaria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 390, commi 1 e 2, c.p.c.
norma sulla rinuncia al ricorso e sugli effetti estintivi, applicata per dichiarare l’estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
previsione ritenuta applicabile solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la Corte ne esclude l’estensione ai casi di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se effettuata nel rispetto dei termini e delle forme previste dall’art. 390 c.p.c. e accompagnata dalla rinuncia della controparte al controricorso, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è concorde richiesta delle parti.
- La previsione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la causa è definita per estinzione del giudizio di cassazione, non viene esaminato il merito delle censure dedotte contro la sentenza impugnata.
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